Il 20 aprile 2023 la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto PNRR 3 (D.L. n. 13/2023). Il provvedimento reca misure per velocizzare l’attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Viene rivisto il sistema della governance del PNRR e rafforzata la capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano. Di seguito le principali disposizioni. Di quanto vengono ridotti i tempi di pagamento delle PA Al fine di dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR, che prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni, con l’articolo 4 bis si dispone che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa. Tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabili. Come si ampliano i compiti della società Sose L’articolo 6-bis integra l’ambito operativo della società Sose (Soluzioni per il sistema economico S.p.a), costituita con la legge n. 146/1998. In particolare, in vista dell’attuazione del disegno di legge delega di riforma fiscale, la società avrà il compito di favorire l’introduzione del concordato preventivo e l’implementazione dell’adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati. Cosa si prevede per il controllo sugli incentivi Transizione 4.0 All’articolo 11, comma 2-bis, si autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l’Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli incentivi Transizione 4.0. finanziati tramite le risorse del PNRR, nell’ambito della componente M1C2. Quali sono le semplificazioni in materia di appalti L’articolo 14 reca una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, intervenendo sull’art. 48, D.L. n. 77/2021, in tema di appalto integrato derogante, si prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione degli interventi di tipo infrastrutturale o edilizio diversi da quelli relativi alle infrastrutture ferroviarie e alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto possa avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, c. 7, quarto periodo, D.L. n. 77/2021, che stabilisce che, con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: - vengono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere; - viene indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti per l'espressione del parere; - sono disciplinate procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento. In tali casi, sui progetti, la Conferenza di servizi è svolta in forma semplificata, secondo le modalità di cui all’art. 14 bis, legge n. 241/1990, e al termine è dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve poi essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale (VIA), unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, corredate dalle prescrizioni relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, vanno acquisite nel corso della conferenza dei servizi. Eventuali pareri di dissenso devono essere motivati e proporre delle misure per mitigare gli effetti della realizzazione dell’opera. Al comma 4 ter, inoltre, si proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità, di cui all’art. 3, c. da 1 a 6, D.L. n. 76/2020, che consentono alle pubbliche amministrazioni: - di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; - di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. Con il comma 9 bis, invece, si consente alle imprese esecutrici e ai subappaltatori di accedere in tempi più rapidi alle anticipazioni di liquidità. Viene infatti previsto che l’istanza telematica presentata dalla stazione appaltante per l'accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all’art. 7, c. 1, D.L. n. 76/2020 e disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023) costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. Qual è la misura dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di dottori di ricerca L’articolo 26 introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca. In particolare, i commi da 1 a 4 riconoscono alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale: - in possesso del titolo di dottore di ricerca; - o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca) o 24 (contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) della legge n. 240/2010. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti del regime “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013. L’esonero è applicabile per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse destinate all’agevolazione. Le modalità di riconoscimento del beneficio dovranno essere definite da un decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026. Come cambiano i procedimenti civili di volontaria giurisdizione Con l’articolo 36 si estende gradualmente la facoltà (ma non l’obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti “abilitati esterni” all’uso dei servizi di consultazione, di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come “utenti privati”, secondo la definizione introdotta con l’art. 2, c. 1, lett. n), Decreto del Ministro della giustizia n. 44/2011. In particolare, si prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione anche le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possano depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche, avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche predisposte del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio giudiziario destinatario mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici. Quando si avvale del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della Giustizia saranno individuati i tipi di procedimenti di volontaria giurisdizione e gli Uffici giudiziari in cui sarà attivato il deposito on line. Con decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, previo parere del Garante per la protezione dei dai personali, saranno stabilite le specifiche tecniche per la sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. Quando scade l’attuale disciplina della mediazione in condominio L’articolo 37, intervenendo sull’art. 41, c. 1, D.Lgs. n. 149/2022, proroga al 30 giugno 2023 la vigenza della attuale disciplina sulla mediazione in condominio dettata dall’art. 71 quater delle disposizioni attuative del Codice civile. Dal 1° luglio 2023, entrerà in vigore il nuovo articolo 5 ter, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dall’art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 149/2022), che prevede che l’amministratore del condominio possa partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare. L’assemblea di condominio dovrà essere convocata solo nella fase finale della mediazione per deliberare se approvare o meno l’accordo raggiunto autonomamente dall’amministratore con la controparte. Come cambia la composizione negoziata della crisi d’impresa L’articolo 38 contiene misure dirette ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, disciplinata dal Titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), come riscritto dal D.Lgs. n. 83/2022. In particolare, il comma 1 dispone che nei casi in cui l’imprenditore riesca a raggiungere un accordo con i creditori (ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 14/2019), l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione del debito tributario fino a 120 rate, a condizione che, dalla documentazione allegata all’istanza, che deve essere sottoscritta anche dall’esperto nominato per facilitare la composizione della crisi, risulti una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa. Al comma 2, invece, al fine di agevolare i creditori che a seguito delle trattative hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, viene disposto che, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi con i quali si concludono le trattative per la composizione negoziata della crisi (art. 23, c. 1, lett. a) e c), D.Lgs. n. 14/2019) ovvero alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (nel caso di esperimento infruttuoso delle trattative), si applica la regola dettata dall’art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale, quando l’accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori preveda la rinuncia al pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il cedente avranno diritto a portare in detrazione nelle future dichiarazioni l’IVA già versata. Con il comma 3, inoltre, vengono semplificati gli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Si prevede infatti che, nel periodo 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2023) e il 31 dicembre 2023, quando si accede alla composizione negoziata della crisi, l’imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lett. e), f) e g), dell’art. 17, D.Lgs. n. 14/2019, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. Nello specifico, i documenti che possono essere sostituiti da detta autodichiarazione sono: - il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite; - la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; - il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi. Quando dev’essere assegnato il domicilio digitale Il comma 4, sempre dell’articolo 38, rinvia al 25 agosto 2024 (18 mesi dal 25 febbraio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2023) l’attribuzione, da parte della cancelleria del Tribunale, del domicilio digitale che, ai sensi dell’art. 199, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019, deve essere assegnato contestualmente alla pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale ed alla formazione del fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. Quanto aumenta la competenza del giudice monocratico in primo grado Al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, con il comma 2 dell’articolo 40 si aumenta, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023, da 3.000 a 5.000 euro il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall’art. 4-bis, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 546/1992. Come cambia la disciplina della definizione delle liti pendenti in Cassazione Per accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di cassazione, i commi 3 e 4 dell’articolo 40 prevedono che l’Agenzia delle Entrate depositi presso la cancelleria della Corte di Cassazione: - entro il 31 luglio 2023 un elenco delle controversie per la definizione di cui all’art. 1, c. 198, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e dell’articolo 291 del codice di procedura civile, per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei versamenti dovuti (comma 3); - entro il 31 marzo 2023 un elenco delle controversie per la definizione di cui all’art. 5, comma 12, della legge n. 130/2022, per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti, nonché dell’assenza di provvedimento di diniego (comma 4). Al riguardo, si segnala che il comma 3 è stato modificato dall’art. 20, c. 2, decreto Bollette (D.L. n. 34/2023), che: - ha sostituito il riferimento all’articolo 291 del codice di procedura civile con l’articolo 391 (Pronuncia sulla rinuncia); - ha prorogato dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 il termine ultimo per il deposito da parte dell’Agenzia delle entrate depositi alla cancelleria della Corte di cassazione dell’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione. Il testo del comma 3, a seguito della modifica apportata dall’articolo 20, comma 2, del decreto Bollette, è pertanto il seguente: “Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, l’Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.”. Quali sono le semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile L’articolo 41, modificando l’art. 8, c. 1, Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), prevede un procedimento semplificato per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, si rimette esclusivamente alla VIA statale, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde, impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabili, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro. Quali sono le semplificazioni per le energie rinnovabili L’articolo 47 contempla una serie di misure di semplificazione in materia di energie rinnovabili. Incentivi alla produzione di biometano Al comma 1, lettera 0a), si prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’incentivo tariffario di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 199/2021 per la produzione e l’immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse. Aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili Con la successiva lettera a), numero 01), sono considerate aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici. Si riduce inoltre la fascia di rispetto da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici (punto 2.1): - da 7 chilometri a 3 chilometri nel caso di impianti eolici; - da 1 chilometro a 500 metri nel caso di impianti. Procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra La lettera b), integrando il D.Lgs. n. 199/2021 con l’art. 22-bis, prevede che l’installazione, effettuata con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra (e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie) si considera attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III, parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006: verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale), se l’impianto è ubicato nelle zone e nelle aree a destinazione: - industriale; - artigianale; - commerciale; - in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati; - in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Se gli interventi ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: - il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza; - qualora la soprintendenza competente accerti la carenza dei requisiti di compatibilità paesaggistica, la stessa amministrazione ha 30 giorni (dal ricevimento della comunicazione) per adottare un provvedimento motivato di diniego alla installazione degli impianti. Eliminazione della VIA fino al 2024 Con i commi da 1-bis a 1-quater, si esenta fino al 30 giugno 2024 dalla VIA i progetti riguardanti i seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS: - impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi dei sistemi di accumulo; - impianti d’accumulo elettrico; - rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW; - repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW; - impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva fino a 50 MW, che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo. La VIA non sarà richiesta anche per le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico. Modifica del procedimento di autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili Il comma 3, intervenendo sull’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, che disciplina il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispone che: - il rilascio dell’autorizzazione comprende i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Impatto Ambientale), ove previsti; - il procedimento autorizzatorio unico deve concludersi entro 90 giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in 60 giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi; - il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti localizzati in aree vincolate non soggetti a valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La sua partecipazione, invece, non è più prevista nel caso il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Autorizzazione paesaggistica fotovoltaico Il comma 6 introduce importanti semplificazioni finalizzate a ridurre il termine di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa è necessaria e si rafforza la chiusura del procedimento. In particolare, integrando l’art. 7 bis, c. 5, D.Lgs. n. 28/2011 (come sostituito dal D.L. n. 17/2022), si prevede che: - il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico deve avvenire entro 45 giorni (anziché 60); - decorso tale termine, senza che siano comunicati all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace; - durante l’istruttoria, il termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni, qualora la Soprintendenza, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, rappresenti in modo puntuale e motivato la necessità di approfondimenti o di apportare modifiche al progetto. Comunità energetiche rinnovabili Sono previste anche diverse disposizioni finalizzate allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). In particolare, il comma 1, lettera c), favorisce la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Al comma 4, invece, si prevede che fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 28/2011, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione. Con il comma 10, inoltre, si dispone che le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività stabilite dall’<rich-cod chiave="05AC00002042">art. 2135</rich-cod> del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 228/2001, possono accedere agli incentivi elencati all’art. 8, D.Lgs. n. 199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle dette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato. Ai sensi del comma 11, la deroga di potenza dell’impianto a fonte rinnovabile (superiore a1MW) si applica anche alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da: - imprenditori agricoli; - industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; - cooperative agricole. Aumento delle soglie per l’assoggettamento a VIA Il comma 11-bis aumenta le soglie minime per l’assoggettamento a VIA degli impianti fotovoltaici. In particolare, a seguito della modifica sono esentati dalle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (screening di VIA regionale), i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva fino a: - 20 MW (in luogo di 10 MW) per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte II del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006); - 10 MW (in luogo di 1 MW) per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II del Codice dell’ambiente. Tale incremento opera purché: - l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; - l'impianto si trovi nelle aree di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021 (ossia in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento); - fuori dai casi precedenti, l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010). Quali sono le misure di semplificazione per il mini eolico L’articolo 49, c. 1, lett. b), prevede alcune semplificazioni per il mini eolico. In particolare, dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW: - è considerata intervento di manutenzione ordinaria (e non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004), a condizione che l’impianto sia posto al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; - è considerata intervento di manutenzione ordinaria anche qualora l’impianto ricada nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che detto impianto abbia un’altezza non superiore a 5 metri; - è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente qualora l’impianto ricada in aree ovvero immobili di cui all’art. 136, c. 1, lett. b) e c), Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso, l’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’art. 10 bis, legge n. 241/1900, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Dette disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Quali sono le misure di semplificazione per gli impianti agrovoltaici L’articolo 49, comma 3, contempla, invece, alcune misure di semplificazione per gli impianti agrovoltaici. In particolare, viene previsto che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili a condizione che: - siano posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; - sia stata previamente compiuta la definizione delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 199/2021; - siano rispettati i limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti; - siano realizzati da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia; - i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a 2 metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; - le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità ed integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.