Con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023 l'INPS ha aggiornato gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. Retribuzioni di riferimento nell’anno 2023 1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2023 a 53,95 euro. 2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2023, è pari a 48,00 euro. 3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2022 pari a 60,26 euro. 4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale Con il decreto del 28 febbraio 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023, a favore dei lavoratori in argomento. Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2023. 5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro; 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro; 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro; 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati. - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022. - Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023. - Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023. - Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023. Altri importi 1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata Per l’anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a: 26,23% per i lavoratori liberi professionisti; 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2023, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari, per il suddetto anno, a 17.504,00 euro. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a: 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23%; 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%; 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%. Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 73.509,80 euro (pari al 70% del massimale 2022, pari a 105.014,00 euro). Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali: dell’8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia; del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017). All’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia che per il 2023 è pari a 311,01 euro. Degenza ospedaliera e indennità di malattia Per il 2023 gli importi sono pari a: 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Indennità di malattia La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a: 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 2) Assegno di maternità di base Per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono i seguenti: assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 383,46 euro mensili per complessivi 1.917,30 euro; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 19.185,13 euro. 3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2023, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2023, è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro. 4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2023, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2023 è pari a 7.328,62 euro. Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5). L'INPS comunicherà il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2023, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. 5) Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità L’importo di 36.151,98 euro per il 2001, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può, comunque, eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. Ciò premesso vengono riportati, per l’anno 2023, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità 2023 53.686,65 40.366,00 110,59 TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera 2023 40.366,00 776,27 110,59