A seguito di giudizio favorevole al contribuente cui segue il relativo rimborso delle somme versate in costanza di processo, ci si è chiesti quale soggetto abbia la legittimazione passiva e rimane responsabile del credito rimborsabile ove questo non sia stato erogato automaticamente dopo il giudizio. Su tale tema è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8500 depositata il 24 marzo 2023, che nell’ambito del giudizio di ottemperanza attivato dal contribuente si è focalizzata sulla legittimazione passiva dell’ente impositore piuttosto che dell’agente della riscossione. IL FATTO Il contribuente ricorrente, a fronte del mancato rimborso del tributo versato in costanza di giudizio conclusosi a suo favore, instaurava il giudizio di ottemperanza avverso l’Agenzia delle Entrate quale ente impositore, che a sua volta rilevava il difetto di legittimazione passiva ritenendo competente per tali fattispecie l’agente della riscossione. Si ricordi che l’art. 68 comma 2 DLgs. 546/92 prevede proprio che, a fronte del tributo pagato in costanza di giudizio ove venga accolto il ricorso, ciò che è stato corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza debba essere rimborsato d’ufficio essendo possibile, in difetto, attivare l’ottemperanza. Per contro, nel giudizio d’ottemperanza l’Amministrazione finanziaria chiamata si difendeva facendo leva sull’art. 26 del DLgs. 112/99, che al primo comma stabilisce che “Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario (...)”. In virtù di tale norma l’ente impositore, seppur è l’effettivo debitore verso il contribuente a fronte di un rimborso esso spettante, incarica per legge l’Agente della riscossione a operare materialmente la sua restituzione, ponendo una questione di responsabilità relativa alle questioni derivanti dal rimborso. Nel caso in esame, infatti, sotto il profilo processuale l’Agenzia delle Entrate rilevava il difetto di legittimazione passiva, dovendo secondo questa essere chiamato a resistere nel processo di ottemperanza l’Agente della riscossione. Rileviamo che, almeno espressamente, solo a seguito delle modifiche apportate all’art. 70 mediante il DLgs. 156/2015, la legittimazione passiva in sede di ottemperanza è stata estesa anche agli agenti della riscossione e ai concessionari della riscossione ex art. 53 del DLgs. 446/97. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici di legittimità, superando la tesi difensiva dell’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto “evidente” la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in ordine al mancato rimborso di cui causa era l’Agente della riscossione. Decidendo nel senso prospettato di fatto l’Agenzia delle Entrate, che è la titolare del rapporto derivante dalla pretesa tributaria, rimane comunque responsabile delle vicende sottostanti il medesimo e tanto non solo sotto un profilo strettamente sostanziale, ma, seguendo l’insegnamento della Cassazione, anche sotto quello processuale nell’eventuale giudizio di ottemperanza. Segnaliamo, in senso contrario, la Cassazione 11 maggio 2018 n. 11519, secondo cui è inammissibile il ricorso per ottemperanza notificato all’Agenzia delle Entrate se, nei gradi di merito, parte era stato il solo Agente della riscossione. Detto ciò, il contribuente, come prevede l’art. 68 comma 2 del DLgs. 546/92, solo decorsi novanta giorni dalla notificazione della sentenza che accoglie il ricorso e non prima, può sollecitare il rimborso in sede amministrativa e successivamente adire il giudice dell’ottemperanza. Essendo previsto un termine per adempiere, non è necessaria la messa in mora tramite ufficiale giudiziario di cui all’art. 70 del DLgs. 546/92 (circ. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2015 n. 38, § 1.15.4).