Approvata dal Consiglio dei Ministri, nella simbolica giornata del 1° maggio 2023, la bozza del c.d. Decreto Lavoro, con cui il Governo introduce diversi provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali: dal superamento del reddito di cittadinanza alla proroga del contratto di espansione, dal raddoppio del limite di deducibilità fiscale dei contributi versati per i lavoratori domestici all’ulteriore taglio del cuneo fiscale e tanto altro ancora. A seguire, alcune tra le più rilevanti novità contenute nella bozza di decreto in nostro possesso. Superamento del Reddito di Cittadinanza – Secondo quanto indicato nell’ultima bozza che abbiamo potuto visionare, il RdC verrà sostituito, a partire dal 1° gennaio 2024, dall’Assegno di inclusione (e non più dalla c.d. Gil indicata nelle precedenti bozze) che sarà destinato ai nuclei familiari al cui interno vi siano componenti disabili, minori o over 60. Il beneficio è rappresentato da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (500 euro mensili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili). Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza l’integrazione al reddito sarà erogata sino alla soglia di 7.560 euro annui (630 euri mensili), sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’Assegno verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e potrà essere rinnovata, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Prevista anche una misura che dal 1° settembre andrà ai soggetti per i quali non è previsto l’Assegno di inclusione. Si tratta dello «Strumento di attivazione» (Sda), che sarà destinata alle persone occupabili (persone tra i 18 e i 59 anni non disabili e non impegnati in attività di cura in situazione di povertà), di importo pari a 350 euro ed erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative o a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità. Taglio ulteriore al cuneo fiscale – Il Decreto interviene anche in merito alla contribuzione a carico dei lavoratori. Viene, infatti, ulteriormente incrementato il taglio al cuneo fiscale, che la Manovra 2023 ha stabilito al 3% per i redditi sotto i 25.000 euro e al 2% per i redditi sino a 35.000 euro. L’ulteriore taglio, tuttavia, avrà efficacia temporanea e più precisamente “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023”, con una riduzione che – in base a quanto indicato nella bozza in nostro possesso - sarà pari al: 6% per i redditi sino a 35.000 euro; 7% per i redditi sotto i 25.000 euro. Proroga contratto di espansione – La bozza del Decreto Lavoro prevede, altresì, la proroga del contratto di espansione sino al 2025, rispetto all’attuale previsione per il biennio 2022-2023, disposta dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Sino al 2025, dunque, le aziende interessate avranno la facoltà di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione, fermo restando il limite minimo di cinquanta unità lavorative in organico. Ricordiamo che il contratto di espansione consente, in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, oltre alla riduzione oraria con ricorso alla Cigs, il prepensionamento dei dipendenti più anziani, ai quali non manchino più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione anticipata ordinaria o di vecchiaia ordinaria. Lavoro domestico - In materia di lavoro domestico, la bozza del nuovo Decreto prevede l’innalzamento della soglia di deducibilità fiscale dei contributi versati per i lavoratori domestici e la possibilità, per il prestatore di lavoro, di richiedere di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria, ossia alle visite mediche preventive e periodiche per accertare lo stato di idoneità al lavoro svolto. In particolare, viene innalzato da 1.549,37 euro a 3.000 euro il limite di deduzione dal reddito complessivo, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati in relazione agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Inoltre, per una maggior tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, il Decreto prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria alle strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico dei datori di lavoro. Le famiglie, quindi, non dovranno prendersi carico di tali spese. Maggiorazione Assegno Unico – Per quanto riguarda l’Assegno Unico e Universale, il nuovo decreto ha previsto che la maggiorazione prevista solo per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, sia riconosciuta anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto. Contratti a termine – Interventi anche sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. In particolare, vengono superate le stringenti causali stabilite dal c.d. decreto dignità e lasciato ampio spazio alla contrattazione collettiva. In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, potrà essere giustificata da ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Prevista, infine, quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori. Incentivi all’occupazione giovanile – Viene introdotto uno sgravio contributivo per 12 mesi, pari al 60% della retribuzione di giovani neet under 30 iscritti al programma “iniziativa occupazione giovani”, per assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato avvenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Fringe benefit – Inserito nel Decreto Lavoro anche l’innalzamento del limite dei fringe benefit, ma solamente per i lavoratori dipendenti con figli e per il solo periodo d’imposta 2023. A riguardo, giova ricordare che il Decreto Aiuti-bis aveva elevato da 258,23 euro a 600 euro la soglia di non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Soglia che è stata successivamente innalzata a 3.000 euro dal Decreto Aiuti quater, per poi tornare a 258,23 euro nel 2023. Ebbene, la bozza del Decreto lavoro stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.