Scontano l'IVA le spese di lite sostenute dal Comune (a mezzo avvocato) per il recupero di un credito idrico. Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11352 del 2 maggio 2023. IL FATTO Un contribuente propose opposizione al precetto a lui notificato dal Comune in forza di un credito vantato da quest'ultimo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Velletri, per spese di lite resesi necessarie per il recupero di un credito del Comune per erogazione di acqua potabile. L'opposizione contestava, tra l'altro, la debenza dell'IVA sulle prestazioni professionali, rilevando che il Comune è titolare di partita IVA e la può, quindi, far valere in discarico. Il Tribunale di Velletri rigettò l'opposizione e la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione del primo giudice. Avverso la decisione della Corte territoriale il contribuente propone ricorso per cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione respinge il ricorso in quanto la sentenza della Corte territoriale, con motivazione corretta in diritto, ha rigettato l'impugnazione, rilevando, tra l'altro, che l'IVA sulle spese di lite era stata correttamente calcolata in relazione alle tabelle professionali e che l'ente pubblico territoriale è, nella specie, «cliente finale» ed è a tale titolo soggetto all'imposta (cioè non può scaricarla ulteriormente, ossia, nel caso di specie, secondo la prospettazione insita in ricorso, sul difensore di cui si è avvalso, che, però, a questo punto non potrebbe più recuperare l'IVA e sarebbe indebitamente inciso dal prelievo fiscale; in generale, sul punto della spettanza dell'imposta sulle spese legali si veda utilmente Cass. n. 11877 del 22/05/2007). Il motivo ribadisce le prospettazioni già disattese nel merito, senza peraltro contrastare le argomentazioni della Corte territoriale e confondendo, volutamente, l'(eventuale) attività commerciale del Comune con il caso in esame, nel quale si doveva solo pagare un avvocato che aveva seguito il recupero del credito (per prestazioni idriche). Peraltro, gli Ermellini escludono che nell'avvalersi di un legale esterno per la propria difesa in giudizio l'ente pubblico abbia posto in essere un'attività di tipo commerciale.