Tra le importanti novità inserite nella bozza del D.L. Lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri in data 01 maggio 2023, assume importanza rilevante l’ulteriore taglio del cuneo fiscale a carico lavoratori, consistente in una riduzione del contributo IVS a carico dei dipendenti (9,19) per una percentuale fino a 7 punti per i redditi medio bassi. Si ricorda, al riguardo, che la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti è stato oggetto di diversi interventi nomativi. In primis con la legge di Bilancio 2022 art. 1 co. 121 Legge 234/2021 che così stabiliva: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Ulteriore riduzione del cuneo fiscale è intervenuta ad opera del Decreto-legge 115 2022 cd " Aiuti bis”, il quale aveva previsto che - per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga - la riduzione di 0,8 punti percentuali stabilita dalla legge di bilancio 2022 fosse incrementata di 1,2 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro lordi. Successivamente la legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 all’art. 1 co. 281) ha previsto, in via del tutto eccezionale, che: “per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”. Ciò sta a significare che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una riduzione, a carico lavoratori sui contributi previdenziali, del: 2% per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui 3% per i redditi fino a 25.000 euro lordi annui. Da ultimo, il D.L. Lavoro, come indicato in premessa, ha stabilito una ulteriore riduzione fino al 7% per i redditi medio-bassi. In particolare, ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dalla legge di bilancio 2023 sia incrementata a: 6 punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui; 7 punti percentuali per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui. Come è facile notare la riduzione non è una riduzione strutturale, ma una riduzione temporanea che produce i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio e sino al 30 novembre 2023. La norma, inoltre, non produce alcun effetto sul rateo di tredicesima. Ciò sta a significare che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023 la riduzione del 7 o del 6 percento avrà effetti solo sulla retribuzione ordinaria e non sulla retribuzione differita (ovvero sulla tredicesima mensilità) anche se pagata mensilmente. Rimarranno esclusi dalla riduzione del 6 o del 7 percento le mensilità aggiuntive nonché la mensilità ordinaria di dicembre che potranno comunque godere della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (ovvero del 2 o del 3 percento). Effetti della riduzione del cuneo fiscale sulle buste paga da luglio 2023 a novembre 2023 Per meglio comprendere gli effetti dell’ulteriore (e temporaneo) taglio del cuneo fiscale, si prenda l’esempio 1 (in calce) di un lavoratore con una RAL (Retribuzione Annua Lorda) di 15.000 euro. In questo caso, il lavoratore – che sta già godendo del taglio del 3% previsto dalla legge di bilancio 2023 - a partire dalla retribuzione del mese di luglio e sino a quella del mese di novembre 2023, riceverà un incremento retributivo netto mensile di ulteriori 35,54 euro. Si prenda ulteriore esempio di un lavoratore con una RAL di 28.600 euro. In questo caso, il lavoratore – che sta già godendo del taglio del 2% previsto dalla legge di bilancio 2023 - a partire dalla retribuzione del mese di luglio e sino a quella del mese di novembre 2023, riceverà un incremento retributivo netto mensile di ulteriori 67,76 euro.