Le variazioni di valore delle aree edificabili già dichiarate ai fini Ici/Imu non devono essere denunciate in ciascun anno, a meno che non dipendano da precisi elementi fattuali o urbanistici. L’importante precisazione è contenuta nell’ordinanza n. 11443 depositata il 3 maggio 2023 dalla Corte di Cassazione. La questione esaminata dagli Ermellini non è nuova ed è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte nel senso che il contribuente non è tenuto a denunciare, ai sensi dell'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, la variazione di valore di mercato del terreno edificabile già oggetto di dichiarazione Ici ove non siano intervenute variazioni dell'immobile capaci di determinare una imposta diversa, per cui il termine (decadenziale) per il recupero della differenza d'imposta non è quello quinquennale previsto dal d.lgs. n. 504 del 1992 all'art. 11, comma 2, ultima parte in caso di omessa denuncia. La Corte, con l'ordinanza n. 20354/2019, evidenzia al riguardo che «(n)on può trovare accoglimento il rilievo secondo cui, quando oggetto d'imposta è un'area edificabile, sussiste l'obbligo in capo al contribuente di verificare ogni anno le oscillazioni di valore del bene, in quanto troppo generico. E' possibile e del tutto naturale che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius edificandi. La norma sopra riportata prevede l'ultrattività degli effetti dell'originaria dichiarazione, fissando come unica eccezione il subentrare di "modifiche di dati ed elementi dichiarati, i quali impongono al contribuente di presentare una denuncia di variazione». La pronuncia di legittimità prosegue osservando che tali modifiche, per essere rilevanti ai fini dell'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, «debbano essere ancorate a precisi elementi fattuali o a determinate variazioni delle caratteristiche urbanistiche». La Corte, con l'ordinanza n. 25304/2017, osserva poi che «con la legge finanziaria per il 2002, infatti, con un obiettivo di semplificazione dell'attività dei contribuenti, l'obbligo di presentare la denuncia di variazione Ici è stato abolito. L'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, successivamente, ha previsto che "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico". Con successivo decreto del Ministero dell'Economia del 12 maggio 2009 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essere utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (art. 1, comma 2, del decreto 12 maggio 2009). Tra gli elementi da dichiarare, secondo il modello allegato al decreto citato, non è previsto il valore di mercato delle aree fabbricabili, perché gli eventuali atti di vendita sono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiesta del certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto di vendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell'atto presso la Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico in cui il Comune ha libero accesso. La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendo relativa a dati che l'ente locale può agevolmente prelevare dall'Anagrafe tributaria (Banca dati catastale)».