La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12184 dell'8 maggio 2023, si è pronunciata in tema di effetti dell’accertamento con adesione nell’ambito della sostituzione d’imposta. IL FATTO A seguito di un finanziamento erogato da una società estera alla propria controllata italiana, quest’ultima nel momento della corresponsione degli interessi non operava la relativa ritenuta a titolo d’imposta prescritta dall’art. 26 comma 5 del DPR 600/73. La società italiana nella qualità di sostituto di imposta riceveva un accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione l’importo pari alle ritenute omesse, che veniva da questa definito mediante adesione con relativo pagamento del dovuto (adesione alla quale la società estera non partecipava). Tuttavia, la società estera (sostituito di imposta) proponeva all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso delle ritenute pagate dalla propria controllata a cui veniva opposto il diniego. Tale diniego veniva impugnato dalla società estera, la quale evidenziava nel proprio ricorso la tesi secondo cui l’adesione non estende i suoi effetti in capo al sostituito per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 1306 c.c. secondo cui opera il divieto di estensione degli effetti della sentenza pronunziata nei confronti di uno solo dei debitori solidali. Il rapporto tra sostituto e sostituito è informato all’art. 64 del DPR 600/73 per cui se il sostituto d’imposta è obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri il sostituito, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dominante ripresa nella sentenza di ieri, rimane comunque solidalmente obbligato sin dall’origine del rapporto. Invece, l’art. 38 del DPR 602/73 regola il diritto di rimborso, la cui domanda può provenire da entrambi i soggetti. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La pronuncia della Suprema Corte ha concluso accogliendo la tesi prospettata dal contribuente sostituito riferendo che: “l’accertamento con adesione – che ha natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente e si caratterizza, perciò, per la volontarietà dell’adesione – ha efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto”. Per cui continua affermando che: “l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente”. I giudici di legittimità, dunque, escludono che l’adesione possa avere effetti negativi anche indiretti in capo al coobbligato solidale quale è il sostituito, siccome tali effetti possono estendersi solo nell’ipotesi in cui siano ad esso favorevoli. Per contro, la Corte di Cassazione ha a più riprese sostenuto l’orientamento per cui il pagamento volontario del dovuto avvenuto da parte di uno dei coobbligati estingue la pretesa per tutti, in special modo quando segue ad un accordo con il Fisco, come per esempio l’adesione (si veda in termini generali Cass. n. 11327 del 7 aprile 2022 e n. 14265 del 5 maggio 2022). In tal senso si veda anche la circolare ministeriale n. 235 del 1997. Nelle obbligazioni solidali, il coobbligato che ha pagato per intero il debito potrà agire in regresso verso gli altri. Se, come nel caso della sentenza di ieri, si tratta di sostituzione di imposta, il sostituto esercita di norma la c.d. rivalsa successiva nei confronti del sostituito. Ciò, a maggior ragione, vale se si tratta di sostituzione a titolo di imposta, in cui il rapporto di imposta è tendenzialmente instaurato tra il Fisco e il solo sostituto. In base ai precedenti citati, se un coobbligato ha definito in adesione, il processo nel frattempo azionato dall’altro coobbligato è automaticamente estinto per cessata materia del contendere. Di contro, sulla base della sentenza 12148, non solo il coobbligato che non ha stipulato l’adesione potrebbe continuare il processo, ma, addirittura, può rimettere in discussione quanto definito in adesione dall’altro coobbligato mediante domanda di rimborso (nella misura in cui, ovviamente, non abbia ricevuto alcun atto). La sentenza in commento richiama, a sostegno dell’opposta tesi, la sentenza n. 18351 del 25 giugno 2021 che però riguarda una diversa fattispecie, relativa agli effetti dell’adesione sul maggior valore dell’immobile stipulata ai fini dell’imposta di registro nel processo instaurato dal venditore contro l’accertamento a questi notificato sulla maggiore plusvalenza, ai fini delle imposte dirette, imposte in cui, a differenza del registro, non c’è nessuna forma di solidarietà. Rileviamo che la tesi della sentenza n. 12148 è stata accolta dalla circ. Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2015 n. 21 § 3, con riguardo alla mediazione in ipotesi di più coobbligati laddove si specifica che il perfezionamento della stessa non si estende agli altri.