È legittimo l'atto con cui l'Agenzia delle entrate blocca la cessione del credito relativo al Superbonus nel caso di condominio fittizio. L'agevolazione può sopravvivere, perché l'atto con cui le Entrate annullano la comunicazione di cessione investe solo la modalità alternativa di fruizione, non intaccando di per sé la possibilità di utilizzare la maxi-detrazione edilizia in via ordinaria. Ma attenzione, perché il Fisco si riserva di effettuare ulteriori controlli. È questo quanto emerge dalla sentenza n. 81 della Cgt di primo grado di Trieste dell'11 aprile 2023, e a spiegarlo è la stessa Agenzia tra i motivi con cui contesta all'attore in giudizio l'impugnazione. IL FATTO A ricorrere è un condominio che ha effettuato lavori per la riduzione del rischio sismico agevolabili con superbonus, optando poi per la cessione del credito al posto della detrazione. Il condominio ha quindi inoltrato all'Agenzia l'apposita comunicazione di esercizio dell'opzione per la cessione del credito, ma l'amministrazione ne ha inizialmente sospeso gli effetti, procedendo poi all'annullamento della stessa comunicazione, con l'effetto di bloccare la cessione. Nel dettaglio, il condominio impugna l'atto di annullamento, contestandone i motivi. L'Agenzia, infatti, ha giustificato lo stop alla cessione ritenendo l'intestazione a persone fisiche dell'immobile interessato dagli interventi un'escamotage, in quanto l'impresa appaltatrice dei lavori ha fatto acquistare l'edificio a suoi familiari, facendo loro costituire un condominio “fittizio” solo per ottenere il superbonus. Le Entrate, in sintesi, ritengono che l'impresa abbia adottato tale comportamento in luogo di acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione per la successiva rivendita, situazione che avrebbe impedito la fruizione del superbonus. LA DECISIONE DELLA CGT I° GRADO TRIESTE L'atto con cui l'Agenzia blocca il credito così ceduto è, secondo la Cgt di Trieste, perfettamente lecito. Infatti, la legge di Bilancio 2021 (legge n. 234/2021) permette all'Amministrazione fiscale di sospendere gli effetti della comunicazione di cessione per poi annullarla se questa presenti profili di rischio, rappresentati nel caso di specie dalla “costituzione di un condominio in modo da poter [...] realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato”. Tuttavia, un passaggio delle eccezioni presentate dall'Ade in giudizio lascia intendere che un simile atto di annullamento fa cadere la comunicazione di cessione, di fatto bloccandola, ma non intacca di per sé il godimento del superbonus. L'Agenzia, cioè, precisa che “con la conferma della sospensione della comunicazione di cessione del credito, l'amministrazione non ha impedito la fruizione del c.d. superbonus, beneficio tuttora fruibile nella sua modalità ordinaria”, vale a dire la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Il blocco, cioè, investe solo la cessione, lasciando aperta almeno in teoria la strada alla fruizione del superbonus. Nonostante ciò, poco dopo l'Agenzia specifica di aver confermato il blocco della cessione “riservandosi di attivare gli opportuni controlli in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 dell'art. 122-bis del dl n. 34/2020”. Come a dire, insomma, che chi fa parte del condominio fittizio cui sia stata annullata la comunicazione di cessione può ancora scalare il superbonus dalle imposte dovute, ma a suo rischio e pericolo. Il blocco può infatti rappresentare la prima conseguenza delle irregolarità, a seguito della quale il contribuente che presenti “profili di rischio” finisce sotto il mirino delle Entrate.