Con la circolare n. 17 del 10 maggio 2023 l'INAIL fornisce istruzioni per la fruizione della proroga dei termini dei versamenti dei premi per i soggetti con posizione assicurativa nel comune di Lampedusa e Linosa. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Sono sospesi i versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020. I beneficiari della sospensione sono i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale, individuata dalla sede operativa, ossia la sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante, ricadente alla data del 9 settembre 2020 nel Comune di Lampedusa e Linosa, data di entrata in vigore del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. In tal senso va inteso, in analogia a quanto operato per altre agevolazioni, il richiamo dell’articolo 42-bis comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei suddetti territori, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nel comune di Lampedusa e Linosa risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati. La norma sopra richiamata ha previsto, inoltre, che il versamento dei premi sospesi doveva essere effettuato, nel limite del 40% dell’importo dovuto, in unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. L’articolo 10, commi 9 e 10 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha ora previsto la riapertura al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute, e al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute, dei termini dei versamenti dei premi sospesi, in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo dovuto. Per espressa previsione normativa non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti dei premi sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme dovute al 30 giugno 2023, e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme dovute al 30 novembre 2023. In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e la prima rata deve essere versata entro i termini stabiliti. Riduzione al 40% dei premi assicurativi sospesi nel limite de minimis La riduzione al 40% dell’importo dovuto in favore dei soggetti che svolgono attività economica si applica nel rispetto: a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, secondo cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, fermo restando che tale importo complessivo non può superare 100.000 euro se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada; b) del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, secondo cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; c) del regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014, secondo cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis, come definiti dai citati regolamenti, devono essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. La sospensione dei versamenti in discorso rientra tra gli aiuti cosiddetti “automatici” cioè non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione la cui disciplina è riportata all’articolo 10 del citato regolamento. Per le nuove richieste di agevolazione, l’INAIL, in qualità di soggetto concedente, provvederà a registrare gli aiuti individuali nel predetto Registro nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, cioè entro il 31 dicembre 2024. Gli aiuti individuali assumeranno quindi quale data di concessione quella in cui sarà effettuata la registrazione. Tale data è utilizzata dal Registro nazionale aiuti per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nel quale è effettuata la registrazione. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti consente la registrazione qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa e rilascia il «Codice Concessione RNA - COR». Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. L'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione con conseguente obbligo dell’Inail di recuperare l’importo dell’aiuto individuale fruito. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti da parte degli interessati I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 e può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. La comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con firma autografa deve essere inviata tramite il servizio Consegna documenti e istanze disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Servizi > Istanze, Comunicazioni e certificati > Consegna documenti e istanze. A tal fine l’utente dopo aver selezionato la voce Nuova Consegna nella sezione Motivazione, seleziona la categoria e la voce Agevolazione versamenti Lampedusa e Linosa DL 198 2022. La comunicazione è automaticamente indirizzata alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate. La suddetta comunicazione deve essere inviata da coloro che non hanno presentato la prima comunicazione entro il 21 dicembre 2020, ovvero da coloro che l’hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di versamento. Inoltre, in caso di errore o di integrazione, è possibile presentare la comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Le comunicazioni pervenute alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate saranno da questa trasmesse alla sede INAIL di Agrigento, competente per territorio (tramite PEC all’indirizzo agrigento@postacert.inail.it, ovvero, attraverso mezzi alternativi individuati dalle strutture operative coinvolte). La comunicazione è composta dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D, E, che contengono i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale e assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In particolare nel QUADRO D -INAIL devono essere riportate le informazioni relative alla sospensione dei premi assicurativi INAIL. Il quadro si compone di due sezioni: 1. sezione I, dove deve essere indicato l’importo dei premi non iscritti a ruolo a cui si applica l’agevolazione; 2. sezione II, dove deve essere indicato l’importo dei premi e relativi accessori iscritti a ruolo, scaduti nel 2018, nel 2019 e nel 2020 a cui si applica l’agevolazione. La sezione I deve essere compilata come segue: - Codice Sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, che deve essere indicato anche nel modello F24, reperibile sul sito www.inail.it – Chi siamo – Struttura organizzativa - Uffici territoriali ovvero pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it., elenco dei “Codici sede INAIL”; - Codice ditta: indicare il Codice ditta Inail, composto da un massimo di 9 numeri, indicato in tutte le comunicazioni notificate al contribuente/soggetto assicurante; - PAT: indicare la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, composta da un massimo di 9 numeri, correlata alla sede dei lavori/sede operativa, istituita per l’assicurazione dei lavoratori ivi operanti; - Numero di riferimento: indicare il numero di riferimento, composto da 6 numeri, corrisponde al numero della richiesta di pagamento da utilizzare per la compilazione del modello F24. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in discorso sono previsti quattro distinti numeri di riferimento: 1. 999265: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione al 30 novembre 2023; 2. 999266: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023; 3. 999267: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione entro il 30 novembre 2023; 4. 999268: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023. Nella sezione II devono essere riportati i numeri delle cartelle di pagamento nelle quali sono inclusi i premi scaduti nel 2018, nel 2019 e nel 2020 che l’INAIL ha già iscritto a ruolo anch’essi oggetto della riduzione al 40%. Istruzioni per il versamento del 40% Gli importi riferiti ai debiti non iscritti a ruolo, riportati nella sezione I del QUADRO D – INAIL della comunicazione approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2023, n. 120706/2023, campo “Importo da versare”, devono essere effettuati con il modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”, a seconda dei casi 999265, 999266, 999267, 999268 come da istruzioni allegate alla comunicazione. I debiti iscritti a ruolo riportati nella sezione II del QUADRO D – INAIL devono essere versati direttamente all’Agente della riscossione.