Il D.L. 48/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio 2023, ha disposto delle novità anche per l’Assegno Unico e Universale. Nonostante le recenti modifiche introdotte con l’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022), in merito all’aumento dell’importo dell’assegno per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili, il Legislatore è tornato ad occuparsi della misura. In particolare, all’art. 22 del citato D.L. 48/2023, ha previsto l’estensione della maggiorazione di cui al co. 8, art. 4, Dlgs. 230/2021 - attualmente prevista per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari un reddito di lavoro ma il cui ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia pari o inferiore a 43.131,90€ (limite di reddito per l’anno 2023) - in favore dei nuclei familiari con figli minori in cui vi sia un genitore solo poiché l’altro è deceduto. Tale previsione entrerà a regime nel nostro ordinamento giuridico dal prossimo 1° giugno 2023 ed il genitore superstite potrà beneficiarne per i 5 anni successivi l’evento del decesso, a condizione che continuino a sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’Assegno Unico Universale. Si ricorda che la maggiorazione, il cui importo originario era pari a € 30, co. 8 art. 4 Dl. 230/2021, rivalutabile ogni anno in base al costo della vita, è riconosciuta per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare e spetta nella misura piena per un ISEE fino a € 15.000,00, mentre per i livelli superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi per i livelli di ISEE pari o superiore a € 40.000,00. Per effetto delle modifiche introdotte dal cd. Decreto Lavoro, le richieste di Assegno Unico presentate entro la data del 30 giugno 2023 dai nuclei familiari con figli minori in cui sia presente un solo genitore poiché l’altro deceduto, daranno diritto a ricevere gli arretrati “degli importi base” fin dal mese di marzo 2023, così come previsto dalla normativa vigente, mentre la maggiorazione di cui all’art. 22 DL 48/2023 decorrerà dal 1° giugno 2023. Si evidenzia, infine, che risulterebbe utile un intervento da parte del Legislatore per chiarire se la decorrenza del limite della durata del beneficio dei cinque anni inizi tassativamente dalla data del decesso dell’altro genitore oppure possa essere determinato in altro modo.