Tra le diverse misure introdotte dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 (G.U. 21/04/2023, n. 94) - recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune - si riscontra, all’art. 26 rubricato “disposizioni in materia di università e ricerca”, un’agevolazione contributiva per specifiche imprese che assumono personale altamente qualificato. Misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4 “Istruzione e ricerca” è il percorso che coinvolge in modo diretto le Università e mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca. In tale ambito, con la Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa”, in particolare, in riferimento all’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, si riscontra la volontà di sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura è finalizzata al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese. Esonero contributivo per l’assunzione di ricercatori L’art. 26 del D.L. n. 13/2023 - rubricato “disposizioni in materia di università e ricerca” - riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. L’obiettivo è quello di favorire la promozione e il rafforzamento di profili altamente qualificati e specializzati post-laurea in grado di soddisfare il fabbisogno delle imprese sul territorio nazionale. Beneficiari Attraverso le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 26 richiamato, viene riconosciuto alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel periodo di attuazione del medesimo Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Chi può fare richiesta Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio in commento nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Tale esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse previste per finanziare l’intera misura. Si precisa, inoltre, che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio in commento nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sopra commentate, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato nella G.U. n. 229 del 24 settembre 2021.