La somministrazione di lavoratori stagionali a tempo determinato è ammessa secondo le specifiche deroghe del Testo unico dei contratti di lavoro (Dlgs n. 81/2015) e deve essere regolata in base alla contrattazione collettiva applicata dall’impresa utilizzatrice. Disciplina contratto a tempo determinato stagionale - Il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine applicato ad alcuni lavori legati alle stagioni. Con lavori stagionali si intendono infatti una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell’anno (non solo d’estate), in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto. Per il contratto di lavoro stagionale manca una definizione normativa in quanto è stato inquadrato come un contratto di lavoro a termine che si svolge in determinati periodi dell'anno e con riferimento al quale operano delle deroghe alle norme contenute negli articoli 19 e ss. del Dlgs. 81/2023 – Capo III Lavoro a tempo determinato. Una norma specifica si trova nel DPR 1525/63, il quale contiene un elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, c. 2, lettera a), della legge 230/62, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Finalità del legislatore - La finalità del legislatore è stata quindi da un lato di semplificare l'accesso al lavoro stagionale, alleggerendo le regole previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, e dall'altro limitarne l'operatività e l'efficacia attraverso un rinvio ai contratti collettivi. Le stesse disposizioni valgono per le agenzie che somministrano lavoratori stagionali. Infatti, da segnalare che oggetto di chiarimento è stato se una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali lavoratori con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (Dlgs n. 81/2015 e s.m.i.), ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente. Sulla base del parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INL (ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito i seguenti chiarimenti. Anzitutto, occorre considerare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del Dlgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del cd. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del Dlgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”). Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le cd. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. In proposito l’INL rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.