I soggetti che nel 2022 hanno effettuato interventi edilizi e/o di riqualificazione energetica sulle singole abitazioni non troveranno inserita nella dichiarazione precompilata la prima rata delle spese sostenute. Questo perché l’Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della precompilata non sa se il contribuente ha i requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per ottenere le detrazioni. Invece, le rate successive alla prima sono riportate nella precompilata, in quanto ricavate dalla dichiarazione dell'anno precedente. Tuttavia, nel foglio riepilogativo sono riportati i dati dei bonifici relativi alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili e per gli interventi di riqualificazione energetica. Se il contribuente possiede i requisiti per la detrazione sarà necessario modificare la dichiarazione precompilata ed integrarla con i dati delle spese sostenute. Al contrario, nella precompilata è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l'arredo degli immobili ristrutturati e gli interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste. I messaggi dell’Agenzia - Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, nella schermata principale vengono evidenziati due messaggi dell’Agenzia delle Entrate. Il primo riguarda le comunicazioni di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura inviate successivamente al 31 marzo 2023 fruendo della remissione in bonis. In merito, l’Amministrazione finanziaria ricorda che non è possibile portare in detrazione eventuali spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, Superbonus, Bonus verde e Bonus facciate per le quali è stato ceduto il credito o è stato applicato lo sconto in fattura. Di conseguenza, se l’opzione è stata comunicata dopo il 31 marzo, sarà necessario modificare la dichiarazione eliminando i dati relativi agli interventi condominiali e/o non si dovrà tener conto dei dati dei bonifici riportati nel foglio informativo per gli interventi sulle singole abitazioni. Il secondo messaggio, invece, riguarda l’utilizzo della detrazione Superbonus in 10 anni. Si ricorda, infatti, che l’articolo 2 comma 3-sexies del DL cessione crediti n. 11/2023, convertito con modifiche in legge n. 38/2023, consente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’Agenzia precisa che l’opzione, irrevocabile, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi nella dichiarazione 2024 riferita all'anno d'imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non venga indicata nella dichiarazione 2023. Condominio minimo - In caso di condominio minimo senza codice fiscale, i condomini potrebbero non trovare nella precompilata le spese sostenute per interventi su parti comuni, in quanto i pagamenti delle spese per lavori su parti comuni, tramite bonifico, sono effettuati da uno dei condòmini per conto del condominio minimo. In tal caso, non è possibile distinguere i bonifici effettuati dal condòmino per interventi sulla propria unità abitativa rispetto a quelli riguardanti il condominio minimo, al fine di una verifica sulla congruenza degli importi. Pertanto, se in possesso di tutti i requisiti, occorrerà integrare la dichiarazione e inserire i relativi dati nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.