L’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 citato configurano “casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (ndr. oggi NASpI)”. Lo ha chiarito l'INPS con la circolare n. 46 del 17 maggio 2023. Disciplina dell’articolo 189 del CCII Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 189 del CCII stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento. Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro”. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 189 dispone, inoltre, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso. Pertanto, la sospensione di cui all’articolo 189, comma 1, del CCII, è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni. In ogni caso, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. l’articolo 189, comma 3, del CCII). La sospensione può essere prorogata per un massimo di otto mesi - qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 189, comma 4, del CCII - su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori. In tale ultimo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti. Infine, ai sensi dell’articolo 189, comma 5, del CCII, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra succintamente riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 189, comma 5, del CCII, le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito”. Al ricorrere di tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Licenziamenti collettivi L’articolo 189, comma 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell’ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una procedura più snella e definendo il relativo procedimento in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all’articolo 4, commi da 2 a 8, della medesima legge. Raggiunto l’accordo sindacale, o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991. I commi 3 e 4 dell’articolo 189 del CCII precisano che la risoluzione di diritto (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo. Da ultimo, l’articolo 368, commi 1, 2 e 3, del CCII, introduce il richiamo alla procedura semplificata di licenziamento collettivo di cui al comma 6 dell’articolo 189 del CCII nelle disposizioni della legge n. 223/1991 e del decreto legislativo n. 23/2015, che disciplinano le sanzioni per licenziamenti collettivi illegittimi a causa di vizi procedurali. In particolare, il comma 3, lett. b), dell’articolo 368 del CCII, integrando il comma 1-bis dell’articolo 24 della legge n. 223/1991, precisa che: “Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza”. Esercizio dell’impresa del debitore Ai sensi dell’articolo 211 del CCII, “l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d’impresa”. Il tribunale, infatti, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio di impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, subordinatamente alla valutazione di assenza di pregiudizio per i creditori e, successivamente, il curatore può essere autorizzato a proseguire nell’esercizio dal giudice delegato, con decreto che ne fissa la durata. Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, l’articolo 189, comma 9, del CCII, stabilisce che durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica ordinaria vigente. Ticket di licenziamento In ordine ai presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del ticket di licenziamento nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, è necessario considerare che l’articolo 190 del CCII, dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”. Pertanto, le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII configurano “casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI]”. Ne consegue che l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Coerentemente, l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 189 del CCII prevede che “nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale”. Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens. Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito. Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 del CCII oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente (cfr. l’articolo 189, comma 9, del CCII). Ai fini della corretta gestione dei crediti, si evidenzia che quelli sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lett. a), del CCII. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, lett. d), del CCII, tra gli altri, sono prededucibili “i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”. Si ricorda, inoltre, che l’obbligo contributivo in argomento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di lavoratore a tempo indeterminato apprendista alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Momento impositivo Il contributo del c.d. ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 del CCII, l’interruzione del rapporto di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, considerato che il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento e, nell’ipotesi di risoluzione di diritto, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto. Resta fermo che l’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione NASpI. Misura del contributo Il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tuttavia, in relazione alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro intervenute durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, si precisa che i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla data di cessazione del rapporto di lavoro – nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa o il curatore intimi il licenziamento o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione ai sensi dell’articolo 189 del CCII - non devono essere conteggiati ai fini dell’anzianità aziendale per la determinazione della misura del contributo. Ticket di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo L’articolo 189, comma 6, del CCII, disciplina i licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 nell’ipotesi di datore di lavoro sopposto a procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una disciplina specifica, derogatoria di quella generale. Momento impositivo I commi 3 e 4 dell’articolo 189 del CCII precisano che, quando sia avviata la procedura di licenziamento collettivo, i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione. Per tale fattispecie, quindi, non trova applicazione la disposizione che stabilisce che la cessazione decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento, lo stesso è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale contributo costituisce credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del richiamato articolo 189, comma 8, del CCII. Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito. Misura del contributo Come già evidenziato, in materia di licenziamento collettivo l’articolo 189 del CCII richiama gli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Pertanto, i presupposti che determinano l’applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento collettivo rimangono gli stessi previsti dalla citata normativa. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 223/1991, prescinde dal numero di lavoratori licenziati e trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) qualora ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, mentre l’articolo 24, comma 1, della medesima legge, invece, riguarda i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e la disciplina relativa ai licenziamenti collettivi si applica qualora l’interruzione del rapporto di lavoro riguardi almeno cinque dipendenti nell’arco di centoventi giorni. In proposito, occorre considerare le modifiche relative alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie operate dalla legge n. 234/2021, che, introducendo il comma 3-bis all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale. A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi dell’articolo 29 del medesimo decreto legislativo. Istruzioni operative Le Strutture territoriali dovranno creare una nuova matricola ove sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio e annullare, con apposito flusso di variazione, le eventuali denunce Uniemens che siano state trasmesse successivamente all’inizio della procedura concorsuale. Al fine di garantire la corretta implementazione dei conti individuali dei lavoratori interessati, il curatore deve indicare con il codice Tipo Cessazione “2T” la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale e a indicare con il codice Tipo Assunzione “2T”, l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale. Nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro (in liquidazione giudiziale), e comunque in tutte le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, il curatore deve attenersi a quanto di seguito esposto. Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro al ricorrere dei presupposti sopra evidenziati, il curatore deve procedere all’esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”. La cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto” deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La cessazione del rapporto di lavoro con causale “dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere esposta nel flusso Uniemens afferente alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. L’esposizione dei codici tipo cessazione sopra indicati, deve essere valorizzata nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. A tale fine, il curatore deve valorizzare i suddetti codici utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>. Tali modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.