Tra i vari ambiti di intervento del Decreto n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), ad essere interessato è anche quello relativo al lavoro marittimo. Con l’articolo 36, infatti - per mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di lavoratori marittimi comunitari e consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare - il Decreto introduce una temporanea deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al D.L. n. 457/1997, affidando la materia alla contrattazione collettiva. La norma, in particolare, dispone che “Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1 -ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale”. Per meglio comprendere la portata della disposizione, occorre anzitutto specificare cosa prevedono, in sintesi, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 2, comma 1-ter, del richiamato D.L. n. 457/1997. Quanto all’articolo 1, comma 5, si ricorda che la norma stabilisce che, limitatamente alle navi traghetto ro-ro (ossia quelle che caricano e scaricano camion e rimorchi) e ro-ro pax (ossia quelle che caricano e scaricano camion, rimorchi, automobili e passeggeri), iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. La seconda diposizione (articolo 2, comma 1-ter), invece, prevede che - con accordo sindacale con le organizzazioni comparativamente più rappresentative - si possa derogare all’art. 318 del codice della navigazione, il quale a sua volta limita la composizione degli equipaggi al personale italiano o di altro paese dell’UE, escludendo, però, che tale deroga possa applicarsi alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato. Ebbene, l’articolo 36 del D.L. n. 48/2023 prevede che i suddetti limiti possano essere derogati (per un periodo non superiore a tre mesi) mediante accordi sindacali con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, consentendo ai traghetti non europei di svolgere servizio di cabotaggio anche nell’ambito riservato alle navi comunitarie e con personale extra UE. La deroga, tuttavia, vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.