Con l’ordinanza n. 9128 del 31 marzo 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti, a svolgere diverse mansioni. IL FATTO La Corte d'appello di Roma condannava la società datrice di lavoro a reintegrare nel posto di lavoro una dipendente, rilevando che, nella procedura di licenziamento collettivo che aveva portato, dopo un periodo di CIGS, al licenziamento della stessa lavoratrice, erano stati violati i criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991, perchè non erano state considerate le esperienze professionali della lavoratrice in altri reparti, oltre che nell'ultima posizione di lavoro soppressa, e la medesima era stata comparata con un unico altro impiegato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente, evidenziando che la Corte territoriale si era attenuta al consolidato principio, secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni; è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata ed anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi. Ebbene, nel caso in esame, risultava accertato che la lavoratrice avesse svolto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, anche altre mansioni in diversi uffici dell'azienda con le mansioni di impiegata di inquadramento, e che la società nulla aveva specificato sul punto al momento della scelta dei dipendenti da licenziare. Corretto, pertanto, doveva ritenersi il riferimento della Corte di merito ai concetti di fungibilità e professionalità della lavoratrice coinvolta nella procedura di licenziamento collettivo, perchè non si può limitare la scelta ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei, per acquisita esperienza e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti, a svolgere altre attività, ma si deve ampliare la scelta coinvolgendo appunto lavoratori di altri reparti; la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo, in base a criteri oggettivi e trasparenti.