Torna l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. La liquidazione dell’indennizzo riguarda le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 30 aprile 2023. Lo comunica l’Inps con il messaggio 1782/2023. indirizzato alle proprie sedi territoriali. Con una successiva nota di prassi, l'Istituto di previdenza pubblica fornirà le istruzioni operative per le domande presentate a partire dal 1° maggio 2023 che, al momento, non possono essere smaltite in attesa della verifica degli stanziamenti di risorse finanziarie. Cos'è - L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Ricordiamo che la misura è stata introdotta con il Dlgs 207/1996 ed è rimasta operativa fino all'anno 2011. Poi è stata bloccata, per essere poi riattivata con la legge stabilità 2014 fino all'anno 2016. In seguito è stata ferma per due anni; 2017 e 2018. Infine, è tornata in maniera strutturale, cioè senza più scadenza, dal 1° gennaio 2019 (legge 145/2018). Il dl 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, ha esteso la misura agli anni pregressi 2017 e 2018. L'indennizzo si è sempre autofinanziato, attraverso la maggiorazione contributiva dello 0,09%, pagata dagli stessi commercianti che ne beneficiano, e salita allo 0,48% dal 1° gennaio dell'anno scorso. A chi è rivolto - Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività: attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori; attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori. Decorrenza e durata - L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura. Quanto spetta - L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2023 questo valore è di 563,74 euro mensili. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia. Requisiti - L’indennizzo spetta ai soggetti che: abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA); al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne; al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.