La conversione in legge n. 56/2023 del decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) porta in sé, tra le principali novità, l’introduzione, in sede referente, dell’art. 17-bis che consente agli enti territoriali lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi (rottamazione quater). L’applicazione degli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di Bilancio 2023 viene ora consentita anche nel caso in cui gli enti territoriali provvedano alla riscossione diretta delle proprie entrate o abbiano affidato tale servizio ai soggetti privati a tanto abilitati dalla legge. Occorre ricordare come queste misure deflattive erano limitate ai soli debiti affidati all’Agente della riscossione pubblico andando a discriminare i cittadini che, in base alle decisioni gestionali assunte dall’ente impositore si sono trovati, in presenza dello stesso tipo di debito nei confronti di soggetti giuridici appartenenti alla stessa tipologia, a essere trattati in maniera disuguale. In buona sostanza una potenziale ma abbastanza chiara violazione dei principi uguaglianza e non discriminazione tutelati tanto dall’ordinamento interno tanto dall’ordinamento euro unitario. In pratica una cartella iscritta a ruolo per un debito IMU e un’ingiunzione fiscale emessa direttamente dall’ente o da un suo “concessionario” sempre per un credito IMU erano: - la prima rientrante nell’ambito di operatività delle misure deflattive e, quindi, soggetta a un trattamento fiscale più favorevole; - la seconda esclusa. In sede di commento delle disposizioni relative alla legge di bilancio IFEL aveva evidenziato: - in primo luogo, come rispetto alla definizione del 2016 (art. 6-ter, D.L. n. 193/2016), il legislatore avesse ritenuto di non riproporre la facoltà per i Comuni di definire gli importi relativi alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi non affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, creando una evidente disparità di trattamento anche nei confronti dei debitori; - in secondo luogo, che la possibilità per il Comune di regolamentare meccanismi agevolativi di riduzione dei carichi accessori al debito tributario o patrimoniale dovrebbe rientrare nell’alveo dell’autonomia impositiva comunale, costituzionalmente garantita. L’ambito applicativo delle nuove disposizioni Il comma 1 dell’art. 17-bis delimita l’ambito di applicazione soggettivo della riforma. La lettera della legge fa riferimento a “Gli enti territoriali” ma la rubrica dell’articolo invece chiarisce la più ampia accezione che si deve ascrivere a tale termine specificando che la norma andrà a dettare “Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”. Si tratta dunque di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Ai sensi del comma 784 dell’art. 1, legge n. 160/2019 si ritiene possano rientrarvi anche le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali. Il comma 6 dell’art. 17-bis condiziona, invece, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni che dovrà avvenire “in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”. I soggetti appena richiamati dovranno poi integrare un ulteriore presupposto ovvero avere gestito le entrate oggetto degli istituti deflattivi in forma diretta o per il tramite di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997. La disposizione introdotta vuole quindi colmare quella lacuna posta originariamente dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022 prevedendo uno specifico meccanismo che consenta l’applicazione dello stralcio e della rottamazione anche agli “enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali” che non abbiano affidato “agli agenti della riscossione” i propri crediti da riscuotere. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione restano esclusi, ai sensi del richiamo operato dal comma 5 dell’art. 17-bis all’art. 246 dell’art. 1, legge n. 197/2022 gli atti di riscossione aventi ad oggetto: - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all'art. 16 del regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015); - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Come attuare le disposizioni Agli enti, come sopra specificati, è concessa quindi una facoltà di intervento cui devono, nel caso, provvedere “nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti” nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2023 (30 maggio 2023). Sulle “forme stabilite dalla legislazione vigente” è possibile fare tesoro delle interpretazioni e delle indicazioni già sviluppatesi in relazione all’attuazione della legge di Bilancio 2023. Si tratta quindi di adottare, per i Comuni e le Province, una deliberazione del consiglio ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997. La delibera avente ad oggetto, in attuazione dell’art. 17-bis del decreto Bollette, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge n. 197/2022 deve essere accompagnata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso in cui l’intervento abbia ad oggetto entrate tributarie. Ai sensi del comma 7 dell’art. 17-bis i provvedimenti adottati dagli enti per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali che disciplinano l’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi (art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, D.L. n. 201/2011, art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998, art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011 e art. 1, comma 767, legge n. 160/2019), acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente. Una volta adottata la delibera deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti in appositi albi (ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023. Lo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro L’art. 17-bis, comma 1 consente, in primo luogo, agli enti di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro disciplinato dall’art. 1, commi 227 e 229-bis, legge n.197/2022. Nell’opera di applicazione di tali disposizioni gli Enti dovranno quindi conciliare il dettato normativo previsto dalle disposizioni volte al diverso ambito della riscossione nazionale “applicandole” alle peculiarità della riscossione locale in proprio. I debiti che possono essere quindi oggetto di stralcio parziale sono solo quelli che hanno un importo residuo - alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022- fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, avviati alla riscossione coattiva, direttamente o per il tramite di un oggetto abilitato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Lo stralcio è però limitato alle sole somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi e di sanzioni. Restano dovuti quindi gli importi relativi al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell’ingiunzione, che restano integralmente dovuti. In applicazione del comma 228 dell’art. 1, legge n. 197/2022 relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati. Occorre precisare che lo stralcio riguarda il singolo carico e, quindi, non l’importo complessivo dell’ingiunzione, ma il singolo atto di accertamento avviato a riscossione coattiva. La rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi L’art. 17- bis, comma 1 consente, in secondo luogo, agli Enti di adattare la disciplina della rottamazione delle cartelle disposta dall’art. 1, comma 231, legge n. 192/2022 adattandola alle ingiunzioni fiscali e agli avvisi di accertamento esecutivi. L’ambito operativo non può che essere quello del richiamato comma 231 ovvero i debiti risultanti dai singoli atti avviati, direttamente o per il tramite di un soggetto abilitato, alla riscossione coattiva nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Tali debiti possono essere estinti dal soggetto debitore versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell’ingiunzione o dell’avviso di accertamento esecutivo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, di sanzioni, di mora, di oneri di riscossione così come disciplinati dalla legge n. 160/2019. Invero su questi ultimi occorrerebbe un chiarimento perché, se si sposa la necessità di adattamento legandola al tenore letterale della norma statale, allora si paleserebbe la volontà del legislatore di limitare il pagamento alla sola sorte capitale e al rimborso delle spese esecutive e quindi l’ambito di operatività sarebbe limitato alla sola lettera b) del comma 803. Se, invece, si prescinde dall’adattamento di un quadro difficilmente riproducibile sulle realtà locali, allora occorrerebbe includere anche gli oneri di riscossione quali poste non rottamabili. E qui, la profonda differenza con gli oneri di riscossione del sistema erariale deve necessariamente entrare in gioco per considerarne la diversa natura al fine di non ritenerli caducati ma dovuti al pari delle spese esecutive quali oneri non di profitto dell’ente ma di semplice rimborso delle spese necessarie alla contestazione coattiva dell’inadempimento del debitore. Le condizioni particolari di applicazione della rottamazione sono lasciate a un ampio margine di manovra dell’ente che può ampiamente discostarsi dalla disciplina statale prevedendo in piena autonomia: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Come si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 17-bis, si tratta di un ampio ventaglio di manovra che consente notevoli margini di movimento e di differenziazione dalla disciplina statale quali: - la libera fissazione delle rate (la disciplina statale una unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero in massimo 18 rate, con scadenze successive alla prima 30 novembre-28 febbraio-31 maggio-31 luglio di ogni anno); - la libera forma di adesione (la disciplina statale prevede una specifica dichiarazione da presentare telematicamente entro il termine del 30 giugno 2023); - la libera fissazione della modalità di comunicazione degli importi da pagare (la disciplina statale prevede al comma 234 la disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione). In analogia alla disciplina statale, invece, a seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. Nel caso in cui si verifichi il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, analogamente a quanto previsto a livello nazionale, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, però, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Il complessivo raccordo tra la particolare disciplina che deve essere dettata a livello locale e quella nazionale da adattare è affidato al comma 5 del più volte richiamato art. 17-bis con l’accezione che le norme indicate si applicano ove compatibili. Di particolare rilevanza operativa il riferimento al comma 240 che determina gli effetti dell’adesione alla procedura di definizione agevolata che: - sospende i termini di prescrizione e decadenza; - sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; - inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; - vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; In conclusione La disciplina testé esaminata, se da una parte consente un doveroso e auspicabile intervento, sconta tuttavia le problematiche di un intervento di urgenza. Forse è già tanto il fatto che abbia un proprio articolo e non consti di commi di difficile collocazione strutturale, come in genere ultimamente avviene. Sarebbe forse stato auspicabile un intervento ex novo, che prescindesse dall’intervento statale cui si rinvia dettando uno specifico e autonomo corpus normativo al fine di indicare con chiarezza e precisione l’ambito operativo dell’intervento tenendo pienamente conto delle peculiarità della riscossione locale. Il tema forse è quello dell’auspicata delega che possa finalmente fare ordine e strutturare processi anche deflattivi e agevolativi consoni con il rango costituzionale assegnato agli enti che se non hanno sostanzialmente margini di manovra anche agevolativi o di condono non possono pienamente definirsi quali titolari di una autonomia sbandierata nella Costituzione ma inattuata nelle leggi.