Con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, l'INAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela degli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni. Si ricorda che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal DLgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), che ne regolamenta ruolo e funzioni agli artt. da 47 a 52. In particolare, l’art. 47 stabilisce che la figura del RLS è prevista a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive. Inoltre, l’art. 50 del DLgs. 81/2008 ne definisce le attribuzioni e le funzioni, riconoscendo al RLS essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori. Nel merito, l’INAIL osserva che dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del RLS di accedere ai luoghi di lavoro, che possono anche essere diversi da quello in cui opera normalmente come lavoratore. Ciò premesso, nella circolare in commento si evidenzia che, trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dal RLS è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la sicurezza nell’ambito dell’azienda. Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 1124/65, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori. Per quanto riguarda invece la tutelabilità degli infortuni occorsi agli RLS in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, l’INAIL evidenzia che in assenza di una espressa e specifica previsione normativa sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’art. 2 del DPR 1124/65 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, ovvero riferibile all’attività lavorativa. L’occasione di lavoro, ricorda l’Istituto assicuratore, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all’attività di lavoro. L’INAIL chiarisce che gli eventi lesivi accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. Ne consegue pertanto la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di RLS, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al c.d. “rischio elettivo” del lavoratore. Si ricorda che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 7 luglio 2016 n. 13882 e 20 luglio 2017 n. 17917) è definito rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato a un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. In ultimo, poiché per espressa previsione normativa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del RLS di azienda o unità produttiva, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Analogamente, tale previsione trova applicazione anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.