Non è all'ordine del giorno del Governo modificare, nell'ambito della riforma fiscale, la disciplina della partecipation exemption (pex) relativamente agli aspetti legati al requisito della commercialità. Questa la sintesi della risposta fornita dalla sottosegretaria al MEF, Sandra Savino al question time 5-00932 del 31 maggio 2023, rispondendo ad una interrogazione presentata in commissione finanze della camera dei deputati, da Centemero e altri (Lega). Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti nel caso in cui vengano rispettati taluni requisiti (art. 87, tuir). Tra questi, è previsto quello della cd. “commercialità” (co. 1, lett. d) in capo alla società partecipata. Requisito che non è integrato, per presunzione assoluta, relativamente alle società partecipate il cui valore del patrimonio risulta prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (immobili merce) e/o dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (immobili strumentali). In altri termini, non si considera “commerciale” l'attività svolta dalle società di mero godimento degli immobili, cioè quelle che svolgono una gestione “passiva” diretta alla locazione/affitto degli stessi. IL QUESITO Con l'interrogazione si chiede se sono previste iniziative atte a far rientrare tra gli immobili “utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa” (che integrano il requisito della commercialità, rendendo applicabile il regime pex) anche quelli delle società che detengono i complessi immobiliari nell'ambito del settore turistico-alberghiero. Rispetto a tali immobili, in particolare, la società detentrice effettua una gestione passiva (locazione/affitto d'azienda) ma, considerata la tipicità dell'attività di impresa, una gestione attività significativa e qualificante (servizi funzionali a consentire l'utilizzo degli immobili da parte dei conduttori/affittuari). LA RISPOSTA DEL MEF La risposta del MEF risulta abbastanza chiara: non risultano elementi tali da indurre a modificare il costante orientamento espresso in passato dall'agenzia delle entrate in materia di commercialità ai fini della disciplina pex. In particolare, per il settore turistico-alberghiero, oggetto specifico del quesito, viene confermata l'interpretazione già fornita dall'agenzia delle entrate con la circ. n. 7/E del 2013. In tale sede era stato infatti già chiarito che con riferimento ai complessi immobiliari (villaggi turistici, centri sportivi, gallerie e centri commerciali), avendo essi una “destinazione unitaria”, la significatività, qualitativa e quantitativa, dei servizi complementari e funzionali all'utilizzazione del complesso stesso porta a qualificare gli immobili tra quelli “utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa”, anziché tra quelli concessi in uso a terzo tramite meri contratti di locazione o affitto di azienda. In altri termini, la gestione passiva degli immobili rappresenta solo un lato della medaglia, dato che l'attività di gestione “attiva” (i servizi) risultano determinanti per lo svolgimento dell'attività d'impresa nel suo complesso. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate aveva anche identificato (a titolo esemplificativo) quali fossero i servizi potenzialmente “significativi”, tali da condurre alla (ri)qualificazione degli immobili (da “godimento” a “strumentali”). Nel fornire la risposta, il MEF conferma anche i principi sottostanti il regime della disciplina pex in tema di commercialità, richiamando sia la citata circ. 7 del 2013 che la più datata circ. n. 36/E del 2004. Principi, peraltro, su cui si è sviluppata una giurisprudenza abbastanza consolidata. Con la recente ordinanza n. 4825 del 16/2/2023, la Cassazione, richiamando anche un suo precedente orientamento (12138/2019), ha ribadito che il beneficio della pex è ammesso purché la società partecipata svolga effettivamente ed in concreto una attività commerciale. Ciò in quanto la disciplina intende favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende, dotate di una capacità produttiva, anche solo potenziale, escludendo, di contro, le “società-contenitore”, funzionali al (solo) puro godimento degli immobili. Il MEF, in virtù di tale principio e dei richiami di prassi operati nella risposta, conferma, in via generale, l'esclusione dalla pex per le società di gestione immobiliare. A prescindere dal caso di specie, va ricordato, per completezza, come la verifica della commercialità non risulta sempre lineare, a prescindere dai principi sopra ricordati. A volte, il confine tra la natura commerciale dell'attività svolta e la presenza di strutture artificiose o di comodo finalizzate al mero godimento degli immobili, risulta di difficile definizione.