In base alle indicazioni fornite dall’Inps nel messaggio n. 1931 del 24 maggio 2023, il nuovo calcolo delle sanzioni per omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, introdotto dall’articolo 23 del D.L. n. 48/2023, riguarda anche tutti i procedimenti avviati prima del 5 maggio 2023 e non ancora conclusi. Come noto, il D.L. n. 48/2023 ha modificato il comma 1-bis, art. 2 del D.L. n. 463/1983, variando radicalmente la modalità di determinazione delle sanzioni previste per i datori di lavoro che non avessero versato trattenute contributive per un importo fino a 10.000 euro, stabilendo che, a far data dal 5 maggio 2023, tale sanzione sarà compresa tra un minimo di 1,5 ed un massimo di 4 volte l’importo omesso, in luogo dell’importo minimo e massimo precedentemente previsti (10.000 euro e 50.000 euro). A fronte di tale attesa modifica nasceva il problema di come procedere in tutti i casi in cui le procedure di riscossione delle sanzioni fossero ancora pendenti, nonché determinare quali fattispecie potessero beneficiare del ricalcolo delle sanzioni come da novella normativa, qualora tale misura risultasse più favorevole per il contribuente rispetto alla versione legislativa preesistente. Ebbene, l’Istituto ha fornito i relativi chiarimenti nel citato messaggio 1931/2023, che però, ad oggi, non risulta pubblicato sul sito Inps e, quindi, non consultabile liberamente da aziende ed operatori, situazione che, per usare un eufemismo, appare quantomeno poco ortodossa. Il messaggio afferma che, conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, all’articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU), e all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine ad analoghe fattispecie (sentenze n. 63/2019 e n. 193/2016), la sanzione amministrativa in trattazione può essere equiparata a quella penale; pertanto, risulta applicabile il principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, 2° comma del c.p.). In seguito a ciò, pertanto, in tutti i casi in cui la sanzione non sia stata interamente pagata, e quindi il procedimento non sia ancora stato estinto, sarà possibile ottenere la rideterminazione degli importi dovuti secondo la nuova modalità di calcolo. L’Istituto provvederà alla ridefinizione degli importi in via di autotutela, emettendo un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulla e sostituisce il precedente. Nell’atto difensivo di costituzione in giudizio o, se la causa è già pendente in trattazione, in sede di udienza, con espressa nota a verbale o a mezzo apposite note per la trattazione scritta, il legale dell'Istituto comunicherà alla controparte e al Giudice l’adozione del novativo provvedimento o, in caso di necessità, un rinvio della causa a tal fine. Il ricalcolo delle sanzioni sarà possibile anche in caso di pagamento rateale degli importi dovuti, da cui potrebbero scaturire due situazioni: le rate pagate al 5 maggio 2023 coprono interamente l’importo delle sanzioni ricalcolate: il procedimento sanzionatorio è da considerarsi estinto, ma non sarà possibile ottenere la restituzione di importi eventualmente versati in eccedenza; le rate pagate al 5 maggio 2023 non coprono interamente l’importo delle sanzioni ricalcolate: l’Inps procederà ad elaborare un nuovo piano di ammortamento e il contribuente procederà al versamento delle differenze. È opportuno ricordare che per ordinanze-ingiunzione relative ai periodi fino al 2015, sarà possibile procedere al pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione ricalcolata secondo le nuove regole, se più favorevole per il contribuente, a patto che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla prima udienza se non ancora svolta, o dall’udienza di trattazione già fissata. In caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare l’avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall’udienza, il giudizio potrà essere definito con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese.