Introdotte nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro che modificano il Dlgs. n. 81/2008 “Testo Unico In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. È con il Decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/05/2023 n. 103) che vengono introdotte misure urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi che toccano anche le aziende agricole. Le novità che illustreremo di seguito possono riguardare direttamente i datori di lavoro agricoli, ma anche i lavoratori autonomi (ad esempio coltivatori diretti). Medico competente – Il nuovo dettato normativo prevede che, la nomina del medico competente dovrà essere effettuata non solo qualora lo disponga la legge ma anche qualora lo preveda il documento di valutazione dei rischi. Infatti viene stabilito che la nomina del medico competente avvenga, oltre che nei casi previsti dal Dlgs n. 81/2008, “qualora richiesto dalla valutazione di cui all’art. 28”. Opere provvisionali – I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi sulla base di un contratto d’opera, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti – oltre ad utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al titolo III del Dlgs. n. 81/2008 – hanno anche l’obbligo di adottare “idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”. La novella legislativa, in concreto, estende a queste categorie di soggetti alcune misure di tutela previste nei cantieri (Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili). Le “opere provvisionali”, sono le strutture provvisorie che non faranno parte dell’opera compiuta e che dunque saranno rimosse una volta completati i lavori (es. impalcature). Cartella sanitaria –La norma prevede che il medico competente “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. Tale dettato normativo mira ad aumentare la consapevolezza del medico competente circa la situazione sanitaria del lavoratore anche con riferimento all’attività pregressa. Ricordiamo, in ogni caso, che il Dlgs n. 81/2008 già prevede, tra gli adempimenti del medico competente, la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria, in caso di dimissioni e licenziamento, e per il datore di lavoro la verifica che il medico competente adempia a tale obbligo. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – La nuova disposizione prevede che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore, “deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificata del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”. Tale riformulazione mira a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni, incentivando la formazione e l’addestramento specifico dei lavoratori che andranno ad utilizzare le suddette attrezzature. Formazione attrezzature che richiedono conoscenze particolari – Viene aggiunto in sostanza un ulteriore obbligo formativo a carico del datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari – regolate dall’art. 71, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – aggiungendo che “il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”. Questo obbligo è specificatamente sanzionato ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n.81/2008 (ai sensi dell’art. 87 che viene anch’esso novellato).