Indennità quindicinale a favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali di maggio: 500 euro, nel limite massimo di 3mila euro (tre mesi interi), tra maggio e agosto. A prevederlo è l'art. 8 della bozza di decreto Alluvione. La misura è disciplinata dall'art. 8 (sostegno al reddito dei lavoratori autonomi), quale “misura di sostegno al reddito” in ragione degli eventi alluvionali. In particolare, la misura è introdotta in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Secondo la relazione tecnica al provvedimento, il bacino di potenziali beneficiari è di circa 144.800 tra artigiani (42.500), commercianti (41.000), co.co.co. (15.000), lavoratori agricoli autonomi (13.000), professionisti senza cassa, cioè iscritti alla gestione separata (10.800), professionisti non iscritti all'Inps (22.500). Con un tasso di adesione al 70% e richiesta per 5 periodi (cioè per 2,5 mesi), l'indennità dovrebbe raggiungere circa 101.360 lavoratori. Due i requisiti per il diritto alla nuova misura. Primo: alla data del 1° maggio 2023 residenza o domicilio ovvero operatività, esclusivamente o, nel caso degli agenti e dei rappresentanti, in via prevalente in uno dei comuni alluvionati (che sono indicati nel dettaglio all'allegato 1 al decreto legge). Secondo requisito: sospensione dell'attività lavorativa (professionale, impresa, etc.) a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere adottate dal Consiglio dei ministri prima il 4 maggio, poi il 23 maggio e infine il 25 maggio 2023. L'indennità è riconosciuta sotto forma di una tantum nel rispetto della normativa sia europea e sia nazionale in materia di aiuti di Stato, nell'importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a 15 giorni. L'indennità può essere riconosciuta per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in ogni caso in misura massima complessiva di 3mila euro. Quindi sei periodi di quindici giorni ovvero tre mesi. L'indennità verrà riconosciuta ed erogata dall'Inps, a domanda, adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'Inps provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al ministero del lavoro e al ministero dell'economia. Qualora da tale attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del predetto limite di spesa, l'Inps non procederà all'accoglimento di ulteriori domande per l'accesso al beneficio.