Il prossimo 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, calcolato con le aliquote e le detrazioni del 2022. Il saldo dovrà essere poi versato di norma entro il 16 dicembre (siccome cade di sabato, si paga il 18 dicembre 2023), applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2023. Soggetti - I soggetti tenuti al pagamento sono proprietari e titolari di usufrutto, uso, abitazione, su terreni agricoli ed edificabili, e fabbricati, compresi quelli rurali ad uso strumentale. Esenzioni - È esente l’abitazione principale, qualora non sia “di lusso” (categorie A1, A8, A9). Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole – imprenditore agricolo professionale) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina. L’esenzione vale anche per agricoltori pensionati che mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola e per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini ecc.), sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il Comune può ridurre o azzerare. Riduzione al 50% per fabbricati inagibili o inabitabili - L’imposta è ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, al sussistere di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado. Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 e si può compensare con eventuali crediti disponibili. Può essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. Il codice tributo per i terreni è il 3914, per le aree edificabili è il 3916 e per gli altri fabbricati il 3918. In caso di tardivo od omesso versamento, è prevista una sanzione del 30%, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso. Versamenti prima rata - La prima rata va pagata entro il 16 giugno 2023, applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2023 il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2023 anche per il pagamento della prima rata 2023. Risulta comunque possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (prima e seconda rata 2023) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2023, tenendo presente che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2023 fino al 14 ottobre 2023, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2023. Versamento seconda rata Imu 2023 - La seconda rata 2023 da pagarsi entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 dicembre 2023 cade di sabato), a saldo della prima. Va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2023. Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2023, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2022. Sanzioni - In caso di omesso o errato versamento dell’Imu si applicherà la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.