Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La determinazione dell’importo da erogare viene effettuata con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il trattamento di fine rapporto è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova. L’art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di TFR di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente. Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali. Come si calcola il TFR? Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.). Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte ricorrentemente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità). Nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi: - superminimo o ad personam; - superminimi collettivi; - elemento distinto della retribuzione (Edr); - indennità di mensa; - maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali); - straordinari forfetari e maggiorazioni di turno; - altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa; - elementi con corresponsione periodica ricorrente (bonus, premi di rendimento, incentivazioni, partecipazioni agli utili, provvigioni); - compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente; - tredicesima mensilità e gratifica natalizia; - altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva; - importi per festività non godute; - indennità sostitutiva del preavviso; - contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993); - premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore. Restano voci escluse dal computo del TFR - rimborsi spese analitici; - indennità chilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali; - indennità di trasferta; - una tantum occasionali; - compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente; - altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente; - borse di studio erogate a figli dei dipendenti; - somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento; - contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993); - contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi. I contratti collettivi di lavoro possono anche derogare ai criteri di computo posti dal legislatore a svantaggio del lavoratore. Quanto è tassato il TFR? Il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Per la determinazione dell'imposta è necessario procedere preliminarmente all'individuazione del "reddito di riferimento". A tal fine occorre dividere l'importo del TFR maturato, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicare il risultato ottenuto per 12. Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote progressive dell'IRPEF relative all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione. L'imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l'aliquota da applicare alla parte capitale del TFR. Gli uffici finanziari liquideranno poi definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Inoltre: - se in uno o più degli anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; - se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito; L'aliquota media deve essere applicata sia sulla parte imponibile del TFR, sia sulle altre indennità assimilate. Nel caso di decesso del dipendente in costanza del rapporto di lavoro l'imposta, determinata secondo le regole sopra riportate, è dovuta dagli eredi in proporzione all'ammontare da ciascuno percepito. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta è diminuita di un importo pari a 61,97 euro per ciascun anno. Tassazione TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono imponibili per un ammontare, che si ottiene riducendo il loro ammontare di una somma pari a 309,87 euro (258,23 euro per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale. L'imposta da trattenere al dipendente e versare a titolo di ritenuta d'acconto è determinata: calcolando l'imponibile di riferimento, che corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del TFR per il numero degli anni e frazione di anno preso a base della commisurazione e moltiplicando poi il risultato per 12 (numero fisso); determinando l'ipotetico ammontare dell'imposta relativa all'imponibile di riferimento, tenendo conto delle aliquote IRPEF in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione delle indennità di fine rapporto; dividendo l'ipotetico ammontare dell'imposta per l'imponibile di riferimento e moltiplicando per 100 in modo da ottenere l'aliquota media applicabile; applicando alla base imponibile tale aliquota media. Come vedere il TFR maturato nella CU? Il TFR viene esposto nella sezione della Certificazione Unica annuale denominata “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”. All’interno di questa sezione è prevista l’indicazione: - del TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001 (con indicazione separata dell’eventuale versamento ad un fondo previdenziale) - del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 (con indicazione separata dell’eventuale versamento ad un fondo previdenziale) - le eventuali somme erogate nel periodo d’imposta di riferimento o in anni precedenti. Quando viene pagato il TFR? In via ordinaria il TFR viene erogato a cessazione del rapporto di lavoro. E’ vietata l’erogazione mensilizzata. Come si calcola il TFR per le colf? Non sono previste regole specifiche per il calcolo del TFR per badanti e colf. La quota accantonata corrisponde al totale delle retribuzioni di un anno (inclusa la mensilità aggiuntiva e la quota convenzionale eventualmente erogata a titolo di vitto e alloggio) diviso per 13,5. Come richiedere anticipo TFR? La possibilità di lasciare il TFR in azienda è disciplinata dal nostro Codice Civile, che ne stabilisce altresì a una rivalutazione annua, stabilita sommando il 75% dell’incremento del costo della vita per gli operai e per gli impiegati, sulla base dei dati Istat, e un tasso fisso dell’1,5%. Il TFR accumulato in azienda può essere ricevuto al momento della conclusione del rapporto di lavoro o, parzialmente, attraverso un anticipo legato alla necessità di sostenere spese sanitarie di carattere straordinario, spese di acquisto della prima casa, o spese da sostenere durante i congedi per maternità, o per formazione. L’anticipo (al massimo del 70%) può essere richiesto solo una volta nel corso del rapporto di lavoro, e trascorsi almeno 8 anni di servizio. Per quanto attiene la tassazione TFR in azienda, sulle rendite si applica un’aliquota sostitutiva dell’11%, mentre sulla parte di capitale si applica l’aliquota media Irpef, in riferimento al reddito individuale. Dove si vede il TFR in busta paga? Il TFR viene esposto mensilmente in una apposita sezione della busta paga con indicazione: - del TFR maturato nel mese di riferimento; - del TFR accantonato lordo e netto; - la tassazione operata con ritenuta in caso di erogazione nel mese. Quando viene pagato il TFR ai dipendenti pubblici? La liquidazione del TFS o TFR per i dipendenti pubblici è previsto entro i seguenti termini, calcolati a partire dalla data di fine rapporto: - 105 giorni in caso di inabilità o decesso del lavoratore; - 12 mesi in caso di pensionamento; - 24 mesi in tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento del TFS può avvenire nelle seguenti modalità: - unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro; - due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro; - tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100mila euro. Per l’erogazione l’INPS impiega 90 giorni relativi agli adempimenti istruttori, nel corso dei quali non maturano gli interessi di mora. Quanto tempo ha l’azienda per pagare il TFR? La legge non fissa alcun termine di giorni entro cui il datore di lavoro deve erogare il TFR al dipendente cessato dal servizio. In termini di prassi si presume sostenibile una tempistica pari a 30 o 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Come matura il TFR annuale? L'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi per l'anno stesso. La quota annua del TFR è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall'INPS dall'importo dell’accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell’accantonamento annuo. Il contributo non è dovuto da apprendisti, lavoratori assunti con contratto di solidarietà, lavoratori assunti dalle liste di mobilità. Il contributo è invece dovuto in misura ridotta in tutti i casi di riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.