La possibilità di procedere alla sospensione degli ammortamenti prevista dall’articolo articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020, è concessa sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Ricordiamo che stante la disposizione recata dal comma 7-quinquies del citato articolo 60, la mancata imputazione al conto economico non inibisce la possibilità della deduzione fiscale delle quote di ammortamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP. In pratica, si rende applicabile l’articolo 109, comma 4, lett. b), del TUIR che ammette la deduzione dei costi "che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge". L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 607/2021 ha precisato che la deduzione fiscale è facoltativa, pertanto il contribuente, in assenza di stanziamento in bilancio degli ammortamenti, può decidere se procedere o meno alla loro deduzione ai fini fiscali. In caso di sospensione sia civilistica che fiscale la compilazione dei modelli dichiarativi non evidenzia particolarità. Viceversa, in caso di deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati al conto economico. Nel caso si decidesse di non stanziare gli ammortamenti e di dedurli fiscalmente si determina un temporaneo disallineamento tra i valori civilistici e quelli fiscali, con conseguente necessità di compilazione del quadro RV. Il codice da riportare nella colonna 2, relativa alla causa del disallineamento, del rigo RV1 è il numero 5 (casi residuali rispetto a quelli elencati). Il quadro in parola è previsto solo nei modelli SP ed SC. La variazione in diminuzione della quota di ammortamento non imputata in dichiarazione dev’essere oggetto di una specifica esposizione nel quadro RF (rigo RF 55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 81). Al rigo RF31 “altre variazioni in aumento”, codice 67, invece, si riporta la variazione in aumento negli esercizi successivi alla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel caso in cui negli anni precedenti si siano dedotti ammortamenti non imputati al conto economico. Tale circostanza potrebbe ricorrere perché la mancata interruzione della deduzione fiscale, a fronte della sospensione dell’imputazione al conto economico della quota di ammortamento, può determinare un allungamento del piano di ammortamento civilistico rispetto a quella fiscale. Ai fini IRAP, i soggetti IRES, nonché le società di persone che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del D. Lgs. 446/1997, hanno optato per la determinazione del valore della produzione secondo le risultanze del bilancio, nel rigo relativo alle “altre variazioni in diminuzione” (per i soggetti IRES rigo IC57, società di persone IP43) riportano gli ammortamenti da dedurre senza l’imputazione al conto economico con indicazione del codice 15. Infine, è il caso di precisare che La maggior deduzione delle quote di ammortamento in conseguenza della spettanza dell’agevolazione rappresentata dai super e dagli iper ammortamenti prescinde dalla contabilizzazione delle quote di ammortamento. L’agevolazione è fruita attraverso una specifica variazione in diminuzione apportata in dichiarazione dei redditi. Si concretizza, quindi, esclusivamente in modo extra contabile. L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 66, 3/2/2022) ha precisato che la sospensione civilistica degli ammortamenti eventualmente attuata in aderenza alla possibilità concessa dal D.L. 104/2020 non determina alcuna posticipazione della deduzione delle quote di super e iper ammortamenti, che, pertanto, devono essere dedotte in continuità al piano originario.