Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU per l'anno 2023. Quali sono le disposizioni e le regole da applicare? Quali modalità di versamento devono essere osservate? E quali sono le sanzioni in caso di omesso versamento? IMU: annualità, quota e periodo di possesso L'IMU è un'imposta annuale. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Esempio di calcolo Fabbricato gruppo A/1 Rendita catastale = 300 Quota possesso 50% Aggiornamento 5% = 15 Rendita rivalutata = 315 Moltiplicatore 160 = 50.400 (base imponibile) Aliquota 1,06% = 507,024 (imposta) Quota possesso 50% = 253,51 Misura acconto = 126,76 Versamento = 127 euro L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Giorni del mese possesso cedente Giorni del mese possesso acquirente Soggetto passivo intero mese 15 16 Acquirente 15 15 Acquirente 14 14 Acquirente 16 15 Cedente Esempio di calcolo Fabbricato gruppo A/1 Rendita catastale = 300 Acquisito il 12 gennaio 2023 Aggiornamento 5% = 15 Rendita rivalutata = 315 Moltiplicatore 160 = 50.400 (base imponibile) Aliquota 1,06% = 507,024 (imposta) Misura acconto = 253,512 Versamento acconto = 254 euro Fabbricato gruppo A/1 Rendita catastale = 400 Acquisito il 1° giugno 2023 Aggiornamento 5% = 20 Rendita rivalutata = 420 Moltiplicatore 160 = 67.200 (base imponibile) Aliquota 1,06% = 712,232 (imposta) Misura acconto = 356,116 Periodo possesso 1 mese = 59,352 Versamento acconto = 59 euro Destinazione dell’abitazione ad altro uso Cosa accade in caso di cambio di destinazione dell’abitazione? Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2022 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2023 Non si effettua l'acconto in quanto nel 2023 è venuto meno il presupposto impositivo dell’IMU. Immobile destinato ad abitazione principale nel 2022 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2023 Nell’anno 2022 il tributo non è stato versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’IMU mentre nell’anno 2023 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2023, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno 2022. Se al momento del versamento dell’acconto risulta che il Comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili nel 2023, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate Come e quando versare I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno 2023 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2023 e la seconda il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre 2023 è sabato). Si può pagare in un’unica rata Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023. Per gli enti non commerciali ci sono tre rate Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2024. Nelle istruzioni che accompagnano la dichiarazione IMU ENC è chiarito che “gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune”. Rate e scadenze Rate Scadenze Rata unica 16/06/2023 Due rate - prima rata 16/06/2023 - seconda rata (a saldo) 18/12/2023 Tre rate - prima rata 16/06/2023 - seconda rata 18/12/2023 - terza rata (a conguaglio) 16/06/2024 Ci possono essere termini differenti I comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Il Dipartimento delle Finanze nel focus 21 luglio 2021 ha precisato che la facoltà di differimento può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D. La misura dell'acconto L’art. 1, comma 762, legge n. 160/2019 stabilisce che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Tenendo conto di quanto chiarito con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF, si possono verificare questi casi. Immobile ceduto nel corso del 2022 L’applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l’acconto 2023 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2023 Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell’acconto 2023 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2023 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2023, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762. A questo proposito, occorre evidenziare che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il Comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2023, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate. Versamento effettuato da contitolare I Comuni possono con proprio regolamento stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Versamento multiproprietà Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. Versamento del condominio Per le parti comuni dell’edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Versamento nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Come si effettua il versamento Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente: - secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24); - tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili; - attraverso la piattaforma di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPA); - con le altre modalità previste dallo stesso Codice. Versamento: modello F24 Per questa tipologia di versamento l'Agenzia delle Entrate ha emesso: - per il modello F24, il provvedimento n. 214429 del 26 maggio 2020; - per il modello F24EP, i provvedimenti n. 74461 del 25 maggio 2012 e n. 154279 del 1° dicembre 2015; - per il modello F24 Semplificato, il provvedimento n. 74461 del 25 maggio 2012. Con la risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’IMU tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP). I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, di seguito elencati: - 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE; - 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; - 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; - 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE; - 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE; - 3923 - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3924 - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO; - 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: - 350E - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; - 351E - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; - 353E - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE; - 355E - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE; - 357E - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 358E - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 359E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO; - 360E - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Con provvedimento prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’approvazione del modello di versamento F24 Semplificato, per eseguire i versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Nelle motivazioni del provvedimento è detto che “il nuovo modello di versamento F24 Semplificato risponde all’esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione”. Nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 Semplificato è chiarito che il modello è ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione. Come indicare gli importi Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75). Compensazione in F24 Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero. Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello. Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna “codice tributo”, il relativo codice da cui scaturisce il credito; b) nella colonna “anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il credito; c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In ogni caso, l’importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro. Versamento: arrotondamento e importo minimo Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo minimo è di 12 euro, salvo diversa determinazione comunale. Si può pagare in ritardo: il ravvedimento operoso Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso. Il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Calcolo interessi e versamento ravvedimento Gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria. La misura degli interessi è del 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (D.M. MEF 13 dicembre 2022). Una volta calcola l’imposta, la sanzione e gli interessi si compila il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo. Una volta effettuato il versamento il contribuente conserverà la ricevuta. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.