I contratti a termine rappresentano lo strumento più flessibile che viene incontro alle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore, al ricorrere di specifiche fattispecie, anche se il rapporto di lavoro subordinato ha la sua forma comune nel contratto a tempo indeterminato. In merito al costo del lavoro occorre valutare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare di una serie di incentivi all'assunzione volti a ridurre il costo della contribuzione dovuta agli enti previdenziali e assistenziali. Per il contratto a tempo determinato vige invece l’obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo addizionale pari all’1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Qual tipologia contrattuale conveniente di più? Chi Contratto a tempo indeterminato Il contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma più comune del rapporto di lavoro. Contratto a tempo determinato La possibilità di assumere a tempo determinato è sempre ammessa nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Attenzione Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività; b) da imprese start-up innovative; c) nelle attività stagionali; d) per specifici spettacoli; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore a 50 anni. Cosa Contratto a tempo indeterminato Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneficiare di una serie di incentivi all'assunzione volti a ridurre il costo della contribuzione dovuta agli enti previdenziali e assistenziali. A seconda dei requisiti soggettivi delle parti sottoscriventi il contratto, gli sgravi attualmente vigenti consentono di abbattere totalmente o al 50% l'onere contributivo collegato alla retribuzione erogata al lavoratore dipendente. Contratto a tempo determinato Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all’1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo addizionale non è dovuto in caso di: lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni; apprendisti, anche stagionali; rapporti a tempo determinato degli operai agricoli. Il contributo addizionale versato dal datore di lavoro viene integralmente restituito nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato. Attenzione La maggiorazione del contributo non si applica ai contratti di lavoro domestico in quanto espressamente esclusi dalla norma. Sono, inoltre, esclusi dall’incremento del contributo i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca. Come Contratto a tempo indeterminato Per il contratto di lavoro a tempo indeterminato vige il principio della libertà di forma. Pertanto, di regola, le parti possono stipulare il contratto per iscritto, oralmente o anche con comportamenti concludenti. Il lavoratore che presta la sua attività lavorativa in favore di un altro soggetto secondo lo schema del lavoro subordinato manifesta con tale comportamento la volontà di stipulare un contratto di lavoro, mentre il soggetto nel cui interesse è stata prestata detta attività, non rifiutando la prestazione, manifesta la volontà di accettare tale proposta (salva la prova rigorosa che l'attività lavorativa è stata effettuata contro la sua volontà o comunque a sua insaputa). Contratto a tempo determinato L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. Attenzione La forma scritta non è necessaria per i contratti di lavoro puramente occasionali, ossia di durata non superiore a 12 giorni. Quando Contratto a tempo indeterminato L'accordo si perfeziona - e dunque il rapporto si costituisce - nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della proposta. Sino a tale momento peraltro la proposta, salvo sia stata dichiarata irrevocabile, può essere revocata; anche l'accettante può revocare la propria accettazione fino a quando questa non sia venuta a conoscenza dell'altra parte. Le semplici trattative, di cui all'art. 1337, cod. civ., non vincolano alcuna delle parti, ferma restando la responsabilità per i danni cagionati alla controparte qualora ricorra l'ipotesi di "culpa in contrahendo" ossia si agisca in violazione ai canoni della buona fede. Contratto a tempo determinato Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni previste dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023): a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; c) in sostituzione di altri lavoratori. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. Attenzione Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Calcola il risparmio Ipotesi di assunzione di un operaio metalmeccanico del settore artigianato Prendiamo in esame il caso di un’azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza un operaio inquadrato al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 398 euro. Per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato (quindi, tra questi, quello a termine) è prevista l'applicazione di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentata dello 0,5%, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, ma soltanto sui rinnovi. Inoltre, l'aliquota base, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è incrementata, al primo rinnovo, dello 0,5%. Ed è a tale nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l'incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Risparmio % Tra i casi esaminati ad imporre un maggiore costo del lavoro è senza dubbio quello del lavoro a tempo determinato rinnovato più volte. Ciò non soltanto per effetto dell’applicazione del contributo addizionale, ma anche perché al rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrebbe applicarsi una agevolazione contributiva tale da azzerare la contribuzione INPS e comportare un risparmio sul complessivo costo del lavoro pari a circa il 20%. L’incidenza del contributo addizionale sulla somma di retribuzione e contribuzione rimane limitata, nonostante l’applicazione della maggiorazione voluta dal decreto Dignità. Lavoro a tempo indeterminato Lavoro a tempo indeterminato con sgravio totale Lavoro a termine 1° stipula Lavoro a termine 3° rinnovo Retribuzione lorda mensile erogata 1.476 euro 1.476 euro 1.476 euro 1476 euro Contribuzione INPS 398 euro 0 404 euro 410 euro Contribuzione INAIL 89 euro 89 euro 89 euro 89 euro Totale costo del lavoro annuo 1.962 euro 1.565 euro 1.969 euro 1976 euro Risparmio % 1% 21% 0.4%