Alcuni contratti collettivi prevedono il riconoscimento al lavoratore subordinato di un’ulteriore mensilità retributiva, denominata quattordicesima mensilità, che viene ordinariamente corrisposta in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno. Il periodo di maturazione di questo emolumento di retribuzione differita non coincide con l’anno solare, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Criteri di determinazione dell’importo La contrattazione collettiva individua nel dettaglio le voci retributive che costituiscono base di computo per il calcolo di questa mensilità aggiuntiva, sulla base di alcuni criteri di carattere generale ed oggettivi: - elemento retributivo da erogare obbligatoriamente per effetto di previsioni di legge o da contratto collettivo o accordo aziendale che sia valido e a tutti gli effetti vincolante per le parti; - determinatezza della retribuzione dedotta in contratto, determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti; - corresponsione regolare e protratta nel tempo, anche se di ammontare varabile. In applicazione dei principi suesposti, è possibile affermare che sono inclusi nella base di computo della quattordicesima mensilità gli incentivi aziendali e l’indennità di lavoro straordinario, mentre restano esclusi l’indennità di reperibilità facoltativa, l’indennità di maneggio denaro e il premio di produzione. Principali CCNL che prevedono la quattordicesima mensilità Istituti di credito Commercio Autotrasporto merci e logistica Studi professionali Assicurazioni Istituti e imprese di vigilanza Operai agricoli e florovivaisti Turismo Alimentari Edilizia Nettezza urbana Modalità di calcolo In caso di lavoratore retribuito in misura fissa su base mensile, l’importo spettante è pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario; nel caso degli operai, ordinariamente retribuiti a ore, la quattordicesima sarà invece determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato. In caso di rapporto di lavoro iniziato o terminato nel corso del periodo di riferimento, l'ammontare deve essere riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Ai lavoratori part-time, in applicazione del principio di non discriminazione, spetta la quattordicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato. Trattamento previdenziale e fiscale La quattordicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL. Anche fiscalmente l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. L'imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di corresponsione (principio di cassa) e senza applicare le detrazioni fiscali né per lavoro dipendente né per carichi familiari, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti nell’anno solare ai fini del conguaglio complessivo che il sostituto d’imposta opera nel mese di dicembre. Le modalità di calcolo variano a seconda che i dipendenti siano retribuiti in misura fissa ovvero ad ore. Nel primo caso, l’importo spettante a titolo di quattordicesima è di norma pari a una mensilità della normale retribuzione; mentre, nel secondo, essa viene determinata sulla base del divisore orario stabilito dal CCNL applicato. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, come detto, in ossequio al principio legale di non discriminazione, il valore della quattordicesima è riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro ridotto dedotto in contratto. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in corso d’anno - da full-time a part-time o viceversa - l’importo spettante deve essere determinato in dodicesimi, riproporzionando ciascun rateo all’orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo di riferimento. Per i lavoratori a chiamata, le mensilità aggiuntive vengono calcolate applicando una maggiorazione della retribuzione oraria pari rispettivamente all’8,33% per la tredicesima e all’8,33% per la quattordicesima (se prevista dal contratto collettivo nazionale). Retribuzione utile Per l’individuazione delle voci retributive che costituiscono la base di computo per il calcolo della quattordicesima si applicano congiuntamente i seguenti caratteri: - obbligatorietà: devono rappresentare un diritto del lavoratore previsto dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale vincolante per le parti; - determinatezza: devono essere determinate o quantomeno determinabili sulla base di parametri certi; - continuità: devono essere corrisposte in via continuativa e sistematica, anche se di ammontare variabile, in misura tale da essere considerate quali stabili elementi della normale retribuzione. Dall’applicazione di tali principi e salvo diversa previsione dei contratti collettivi, nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della quattordicesima vanno generalmente ricompresi elementi quali: - paga base; - indennità di contingenza; - E.d.r.; - scatti di anzianità; - altri elementi fissi provinciali e nazionali; - superminimo individuale e collettivo; - indennità di mansione; - premi di produttività (se nel calcolo del premio non è già stata considerata l’incidenza delle mensilità aggiuntiva); - indennità di cassa; - indennità sostitutiva di mensa; - provvigioni e cottimo (l’incidenza di norma viene effettuata sulla base della media delle provvigioni maturate nei 12 mesi precedenti); - benefit e forme di retribuzione aventi carattere continuativo. Di contro, non fanno parte della retribuzione utile, sempre salvo diversa previsione contrattuale: - somme concesse a titolo di una tantum; - compensi per lavoro straordinario, supplementare, notturno o festivo; - rimborsi spese e trattamenti di trasferta; - indennità per permessi non goduti; - indennità per lavori disagiati; - indennità minori erogate a titolo saltuario. Periodi di assenza Durante il periodo di maturazione possono verificarsi periodi di assenza del lavoratore, che, a seconda dei casi, influenzano in misura diversa lo sviluppo della quattordicesima mensilità, risultando “utili” o “non utili” ai fini del calcolo della prestazione. Sotto questo particolare aspetto, i contratti collettivi si affiancano alla legge nell’identificare le ipotesi di assenza nel corso delle quali matura o meno il diritto alla quattordicesima mensilità. In linea di principio, i periodi di assenza durante i quali maturano i ratei sono: - malattia (nei limiti del periodo contrattualmente previsto in cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione); - congedo di maternità e paternità (comprensivi dei periodi di astensione anticipata e posticipata); - infortunio e malattia professionale; - riposi giornalieri per allattamento; - assenze a titolo di ferie, permessi, festività, ex festività, banca ore, ecc.; - permessi per donazione sangue; - periodi di preavviso non lavorato; - congedo parentale. Al contrario, non risultano utili alla maturazione della quattordicesima mensilità le assenze a titolo di: - malattia e infortunio che si estendono oltre il periodo massimo contrattualmente previsto; - congedo per malattia del bambino; - periodo di congedo non retribuito concesso per la permanenza all’estero in caso di adozione o affidamento internazionale; - permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 per l’assistenza ai disabili; - congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della legge n. 53/2000; - sciopero; - aspettative e permessi non retribuiti; - assenze ingiustificate; - giorni di sospensione dal lavoro dovuti all’adozione di provvedimenti disciplinari; - servizio militare o civile o richiamo alle armi. Esonero contributivo Da luglio a dicembre 2023 è previsto il riconoscimento di un esonero contributivo parziale sui redditi da lavoro dipendente pari al: - 6% per i redditi fino a 35.000 euro (2.692 euro mensili); - 7% per i redditi fino a 25.000 euro (1.923 euro mensili). L'applicazione è prevista solo se l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei non supera i limiti reddituali mensili previsti dalla legge.