L’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, nell’ambito dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, potrà essere effettuata da remoto unicamente in casi del tutto eccezionali. Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, a distanza di quasi tre anni, ritorna, con la nota n. 1028/2023, sulla disciplina operativa delle procedure da remoto, sperimentate in periodo emergenziale e, in alcuni casi, rimaste ancora operative atteso il positivo riscontro in termini di snellimento dell’attività a vantaggio sia dell’utenza che dello stesso personale in forza presso gli Ispettorati territoriali. Stiamo parlando di quanto previsto dall’art. 12-bis del DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”), inserito in fase di conversione con la L. 120/2020. Tale disposizione permette il rilascio di provvedimenti autorizzativi (impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo; autorizzazione al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli) decorsi 15 giorni dalla relativa istanza, nonché la valida formazione, sempre da remoto, dei provvedimenti di convalida delle risoluzioni e delle dimissioni rese dai lavoratori genitori o in occasione del matrimonio. Inoltre, la medesima norma permette l’individuazione, mediante decreto, di ulteriori procedure amministrative e conciliative, di competenza dell’Ispettorato, da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto, a condizione che siano identificati gli interessati o i soggetti dagli stessi delegati e acquisita la volontà espressa a tale procedura. Il rispetto di tali requisiti garantisce la validità giuridica del provvedimento finale o del verbale, i quali si perfezionano, per espressa previsione normativa, con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato. L’Ispettorato con il decreto 56/2020 ha, così, identificato una serie di possibili procedure da effettuarsi a distanza, tra le quali: l’attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del DLgs. 124/2004; le audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981; l’attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del DLgs. 276/2003; l’istruttoria per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 81/2015; le audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza, con esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale. Proprio con riferimento a tale ultima casistica l’INL ha fornito nuovi chiarimenti, soprattutto in relazione alla possibilità che, nell’ambito delle audizioni, potessero rientrare anche le fasi di acquisizione di informazioni da parte dei lavoratori, attività, di norma, effettuata nel corso dei controlli in azienda, svolti da personale ispettivo, ma che ben può avvenire anche in un momento successivo, in ragione delle necessità istruttorie. Va ricordato che, secondo quanto previsto dal codice di comportamento del personale ispettivo, in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste. Inoltre, nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. Tali requisiti, necessari per garantire la giusta riservatezza dei lavoratori e la conseguente genuinità delle dichiarazioni rilasciate, vanno inevitabilmente confrontati e valutati in relazione alla modalità di acquisizione mediante strumenti da remoto che, in qualche misura, potrebbe compromettere le cautele sopra richiamate. In tal senso, quindi, opportunamente, l’Ispettorato precisa che l’acquisizione delle dichiarazioni da remoto dovrà essere limitata ai casi strettamente necessari. Vengono, quindi, citate, a titolo esemplificativo, le testimonianze rese da lavoratori impegnati in cantieri mobili e che, pertanto, non sono più presenti sul territorio di competenza dell’Ispettorato o quelle rese da lavoratori impossibilitati, comunque, a recarsi fisicamente presso gli Uffici. Inoltre, aggiunge la nota in commento, si può ricorrere all’acquisizione delle dichiarazioni da remoto anche quando le stesse siano rese da lavoratori o da terzi al fine di confermare le dichiarazioni rese in presenza da altri lavoratori o di confermare altri elementi probatori già acquisiti. Nei casi in cui sia necessario procedere da remoto dovranno in ogni caso, puntualizza INL, essere garantite le accennate tutele per i lavoratori. Gli stessi, onde evitare indebiti utilizzi delle dichiarazioni, non potranno rispondere in presenza di altri soggetti nonché effettuare riproduzioni fotografiche della schermata video, ove viene riportata la verbalizzazione testuale, oltre che procedere a registrazione dell’incontro.