Con un comunicato stampa del 19 giugno, la Commissione europea ha reso noto di aver approvato gli esoneri contributivi previsti per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate. Le agevolazioni sono state approvate nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Secondo la Commissione, le agevolazioni in argomento sarebbero: - in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione; - necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’art. 107 paragrafo 3 lett. b) del TFUE Nel dettaglio, continua la Commissione, l’aiuto: - non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; - sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. In particolare, in base al comunicato, sarebbero autorizzate le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Si ricorda che i due esoneri sono stati previsti dalla legge di bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022 (ma autorizzati fino al 30 giugno 2022) e dalla legge di bilancio 2023 per l’anno 2023. Con riferimento agli under 36, l’art. 1 comma 10 ss. della L. 178/2020 ha previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo ex art. 1 commi da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto: - nella misura del 100%; - per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi, per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); - nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui; - per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L’esonero è stato poi esteso dall’art. 1 comma 297 della L. 197/2022 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, che ha incrementato anche il limite massimo di importo da 6.000 euro a 8.000 euro. In merito alle donne svantaggiate, si ricorda che l’art. 1 comma 16-19 della L. 178/2020 ha riconosciuto, in via sperimentale, limitatamente alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi 9-11 della L. 92/2012 nella misura pari al 100% (in luogo del 50%), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’agevolazione riguarda l’assunzione di: - donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’esonero spetta per: - le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero di 12 mesi); - le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero di 18 mesi); - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione). Anche su tale incentivo è intervenuta la L. 197/2022 prevedendo l’estensione dell’agevolazione anche per le assunzioni effettuate durante il 2023 e incrementando da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo. Per entrambi gli incentivi è necessario il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma.