Con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per fruire dell'esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Datori di lavoro che possono accedere ai benefici Possono accedere ai benefici in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Gli esoneri contributivi in oggetto non si applicano quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi Gli esoneri previsti dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2021 spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”; “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono,come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elencazione del citato decreto; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.Al riguardo, si precisache, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro. Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annuale, inferiore ai limiti esenti da imposizione, che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi Gli incentivi in esame spettano per: - le assunzioni a tempo determinato; - le assunzioni a tempo indeterminato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato. Gli incentivi in trattazione spettano anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. A tale fine, si precisa che gli incentivi possono essere accordati all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato. In virtù della specialità della disciplina, invece, gli incentivi non spettano per i rapporti di lavoro intermittente. Al riguardo, si evidenzia che la caratteristica principale del rapporto di lavoro intermittente è quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze datoriali e, in questa prospettiva, sicuramente non garantisce l’utilizzo del lavoratore sulla base del tempo di lavoro ordinario stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre, le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Restano, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, gli incentivi: - in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi; - in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi; - in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione; - in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento. Assetto e misura degli incentivi L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. Condizioni di spettanza degli incentivi Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali: - rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContibutiva> del flusso Uniemens La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice in uso “L542”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”. Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo al 23 giugno 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ED23”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA". Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipoIdentMotivoUtilizzo > con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”; - nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L580”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”; - con il codice “L581”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/ dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”. Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens Per l’indicazione dell’esonero spettante non ancora dichiarato, si deve inviare per ciascuno dei mesi in cui se ne ha diritto, il quadro V1, Causale 5, avendo cura di compilare l’elemento <RecuperoSgravi> secondo le consuete modalità. Tali denunce dovranno essere inviate esclusivamente con i flussi Uniemens-ListaPosPA di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Diversamente i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto dall’ articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023 per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero; - nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero; - nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “54”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”; - nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. La possibilità di esporre il beneficio relativo all’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 relativamente ai mesi pregressi da gennaio 2023 fino al mese precedente l’esposizione del corrente potrà essere effettuata esclusivamente nelle denunce dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023. Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra devono essere compilati all’interno dell’elemento V1, Causale 5, riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all’esonero. Si evidenzia infine che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per la medesima lavoratrice per la quale intendono accedere all’esonero in oggetto, dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) o di altra agevolazione non cumulabile con l’esonero al 100%, deve essere inviato l’elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>. Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens Ai fini del recupero dell’esonero non fruito nell’anno 2022, i datori di lavoro agricoli devono valorizzare per le lavoratrici interessate, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, i seguenti elementi: - <CodAgio> con il codice agevolazione “3K”, che assume il nuovo significato “Recupero pregresso 3H assunzioni 2022”; - <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenze 2022. I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono esporre le lavoratrici agricole per le quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati: - <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”; - <CodAgio> con il codice agevolazione “4H”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni donne lavoratrici svantaggiate di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”. Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) i datori di lavoro devono valorizzare, per le lavoratrici agricole interessate, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, gli ulteriori elementi, di seguito specificati: - <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”; - <CodAgio> con il codice agevolazione “4K”, che assume il significato di “Recupero pregressi 2023 “4H” Esonero per assunzioni/trasformazioni donne lavoratrici svantaggiate di cui all’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”; - <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenze 2023.