Come noto, le disposizioni in materia di Superbonus sono state recentemente oggetto di numerosissime modifiche, tutte rivolte nella direzione di andare via via a ridurre il beneficio, se non addirittura a renderlo quasi inaccessibile (vedasi il caso degli interventi effettuati su edifici unifamiliari). Tale beneficio resta tuttavia pieno, consentendo di godere di una detrazione d’imposta nella misura del 110%, fino al 2025, nel caso in cui gli interventi siano effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, così come previsto dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020. La disposizione è di estremo interesse, ed è quindi opportuno verificare puntualmente quali sono le condizioni per poter accedere al beneficio in misura piena, fino al 2025. Occorre in primis evidenziare che si tratta di una disposizione la cui ratio è quella di “agevolare ed accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche” (cfr. Circolare Agenzia Entrate 13/E del 13 giugno 2023). Alla luce di tale motivazione, la disposizione di cui al comma 8-ter supera tutte le diverse sfumature previste dalla norma, senza effettuare alcuna distinzione tra interventi effettuati da condomini, piuttosto che su unifamiliari, o altro. Il punto essenziale è che si deve trattare di interventi ammessi al beneficio del Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. L’intervento, o gli interventi, rientranti nel perimetro del Superbonus possono quindi essere eseguiti su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, anche unifamiliari (ed in quest’ultimo caso senza dover tenere conto delle nuove e stringenti condizioni reddituali imposte dalla norma), consentendo di beneficiare della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025, a condizione che gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi siano ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatesi dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Si presti tuttavia la massima attenzione al fatto che non è sufficiente che l’immobile sia ubicato in uno dei Comuni nei quali si sono verificate le già menzionate condizioni. Il beneficio, infatti, proprio in ragione della ratio che ha portato alla previsione qui in commento, è a esclusivo appannaggio dei contribuenti che effettuano gli interventi su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia accertato il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico. Nel rispetto delle sovra richiamate condizioni, come si è detto, la detrazione resta al 110% fino al 2025, e la previsione qui in commento supera ogni altra diversa indicazione contenuta nella norma. Sul punto, la circolare n. 13/E/2023 evidenzia altresì che il nuovo art. 8-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, così come modificato dal comma 1, lettera c) dell’articolo 9 del decreto Aiuti-quater, prevede infatti che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis (che precisa le particolari condizioni di detrazione riservate alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), anche per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registi e dalle associazioni di promozione iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei comuni terremotati, ed effettivamente danneggiati dal terremoto, resta anche in questo caso stabilita nel 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. A quanto detto si aggiunga che, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione al DL 11/2023, prevede che il blocco delle cessioni non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per quanto detto, tutti i suddetti interventi potranno beneficiare non solo della maxi detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2025, ma anche della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.