Con la mensilità del mese di luglio, l’INPS pagherà ai pensionati aventi diritto gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022). L’Ente previdenziale corrisponderà anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l’importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un’apposita voce. Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 La legge di Bilancio 2023 prevede, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) e in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un incremento transitorio ed eccezionale, con riferimento esclusivo alle mensilità (ivi inclusa la tredicesima) relative agli anni 2023 e 2024 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia (nella misura lorda) pari o inferiore al suddetto trattamento minimo del regime generale INPS; tale incremento transitorio resta distinto rispetto al valore dell'importo minimo. L'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, o a 6,4 punti, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e a 2,7 punti per l'anno 2024. La seconda percentuale non si somma alla prima, l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica. Come si applica Va ricordato come l’importo minimo provvisorio della pensione nel 2023 è pari a 563,74 euro (cresciuto del 7,3% rispetto al 2022), che maggiorato dell’1,5% diventa 572,20 euro, mentre maggiorato del 6,4% diventa 599,82 euro. Se un pensionato ha la pensione integrata al minimo, l’aumento si applica sull’intero importo (e quindi riceverà i nuovi minimi maggiorati), invece se non c’è integrazione si calcola sull’importo in pagamento. Se l’importo mensile complessivo in pagamento è inferiore al trattamento minimo maggiorato dell’incremento, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento, entro il limite massimo indicato. Se nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante. Le somme corrisposte a titolo di incremento sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione. L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.