La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), modificando il comma 1, articolo 34, del d.lgs. n. 151/2001 ha disposto l’incremento dell’indennità di congedo parentale, per una sola mensilità, dal 30% all’80% della retribuzione da fruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. L’introduzione del mese indennizzato all’80 per cento decorre dal 1° gennaio 2023 e riguarda unicamente i genitori lavoratori dipendenti (e non tutte le altre categorie di lavoratori autonomi) che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono quindi esclusi i genitori che non hanno fruito nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità. Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sono state recepite dall’INPS che ne ha fornito chiarimenti con la circolare 4 del 16 gennaio 2023 e successive istruzioni operative con la circolare 45 del 16 maggio 2023. Nella circolare n. 45/2023 l’Istituto ha inoltre ricordato che la norma stabilisce l’aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Non si tratta di un mese aggiuntivo per i genitori ma solamente di un aumento dell’indennità prevista per uno soltanto dei tre mesi di congedo non trasferibili ed è fruibile da entrambi in genitori, ripartendo tra loro i 30 giorni, o da uno soltanto degli stessi. La circolare specifica inoltre che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti e, “in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.”.