Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello scorso 27 giugno, oltre ad approvare alcuni decreti, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nonché del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha provveduto anche ad avviare l’esame preliminare del decreto legislativo relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Il testo, infatti, definisce le finalità ed i principi delle nuove norme, individuando gli strumenti operativi del ciclo dei controlli e distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione. Il provvedimento approvato dall’Esecutivo, è scaturito a seguito di un percorso che ha visto coinvolte le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, dopo un confronto con l’OCSE e dà una prima attuazione all’articolo 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 118/2022. L’obiettivo della riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese, è quello di avere meno ma più efficaci controlli, per favorire la ripresa ed il rilancio delle attività economiche. Un intervento legislativo - ha evidenziato il Governo - mosso dall’intento di guidare gli operatori economici in un corretto svolgimento delle proprie attività, con approccio collaborativo, anziché gettarli nella paura dell’errore. Tra i principi basilari a cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati: il principio di coordinamento e trasparenza; la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai Ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza; la fiducia e la proporzionalità. Lo schema di decreto introduce una prima disciplina che fornisce principi e strumenti comuni a tutte le Amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese. Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti. Sono, invece, esclusi i controlli: in materia d’incentivi alle imprese e di sicurezza sui luoghi di lavoro; per il contrasto al lavoro nero; nelle organizzazioni di volontariato del Terzo settore; previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Censimento e trasparenza - Lo schema di decreto punta ad una razionalizzazione del sistema dei controlli che passa, preliminarmente, da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute. A tal proposito, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: lo schema dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le P.A. trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le Amministrazioni pubblichino linee guida o FAQ e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, nonché sugli esiti del controllo svolto. Stop per sei mesi a nuovi controlli in caso di esito favorevole – Una delle rilevanti novità che introduce il decreto in commento, è quella riguardante il sistema di premialità per le imprese che, a seguito del primo controllo, risultino in conformità agli obblighi ed adempimenti previsti. Il premio consiste nell’esonero da altri controlli per i successivi sei mesi. Si fa, comunque, salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista. La norma sulla non ripetizione per sei mesi, vale anche per i controlli volontari; secondo lo schema di decreto legislativo, infatti, chi svolge un’attività economica, può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti. Diritto d’interpello – In merito al controllo, un altro aspetto di rilievo della riforma che “si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta” e sul “principio di leale collaborazione”, è rappresentato dal riconoscimento del diritto d’interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente. Il provvedimento prevede che, all’avvio dell’attività di controllo, i funzionari ne comunichino la durata programmata e che durante il controllo sia comunque salvaguardata l’ordinaria attività economica. È stabilito, altresì, che siano seguiti i principi del contraddittorio e quello della proporzionalità dei provvedimenti adottati, incluse le sanzioni, secondo il livello di rischio, il pregiudizio arrecato, le dimensioni del soggetto controllato e l’attività economica svolta. Errori “scusabili” – La riforma provvede a disciplinare anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli, al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista. Sul punto, s’introduce anche l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi ed adempimenti meramente formali che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.