Con il messaggio n. 2497 del 4 luglio 2023, l'INPS fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare. In tale fattispecie l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: “Dati utili TFS”: nel campo “data fine”deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con ladata di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare. Tale data corrisponde a quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Tale ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”; “Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”. La retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS. Inoltre, gli operatori delle Amministrazioni/Enti, nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS”, devono inserire il codice fiscale dell’iscritto e nel campo “Data Cessazione” l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”. Il sistema effettua i seguenti controlli: verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” la presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all'ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall'Amministrazione/Ente dell'operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. Solo se tutti i suddetti controlli vengono soddisfatti, l’operatore dell’Amministrazione/Ente potrà inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell'adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.