La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell'imposta di successione; tanto ha statuito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sent. n. 1626/2023). IL FATTO Come è noto, l'istituto dell'eredità giacente, disciplinato dagli articoli 528-532 c.c., è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario durante tale periodo. Al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno agli eredi, legatari o creditori, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente. In particolare, la nomina del curatore dell'eredità appare quanto mai utile laddove, prolungandosi lo spazio temporale tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, appaia verosimile il pericolo che, nel frattempo, detti beni siano sottratti, si deteriorino o che i terzi maturino diritti nei loro confronti Oggetto di causa era un avviso di liquidazione, notificato al curatore di una eredità giacente e ritenuto obbligato alla imposta di successione, oltre che alla presentazione della dichiarazione di successione. Il competente giudice tributario, adito dal contribuente, accoglieva il ricorso affermando che il curatore non fosse tenuto al pagamento dell'imposta di successione, non avendo il possesso dei beni ereditari ma esclusivamente la detenzione degli stessi. Appellava l'Agenzia delle Entrate richiamando, a proprio favore, la risposta all'interpello n. 587 del 15 settembre 2021, un arresto della Cassazione (n. 16428/2009) e eccependo che sulla base degli articoli 28 e 36 del decreto legislativo n. 346/90 il curatore fosse anche tenuto al pagamento dell'imposta. LA DECISIONE DELLA CGT II° GRADO LOMBARDIA Il Collegio lombardo di appello ha però confermato la sentenza appellata, ribadendo (in particolare) che il curatore è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all'amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi.