C’è più tempo per presentare la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Il decreto Bollette (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, ha introdotto l’opzione per la rateazione mensile e ha modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate. Per questo motivo, con il provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 l’Agenzia ha aggiornato il modello di domanda che era stato già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni. Allo stesso modo è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande. Quando presentare la domanda Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, è possibile definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. In particolare, il nuovo modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Infatti, si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le novità del decreto Bollette Il provvedimento del 5 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate segue il provvedimento del 1° febbraio 2023, n. 30294 ed è stato emanato ai sensi dell’art. 1, comma 203, legge n. 197/2022, dando attuazione all’art. 20, D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Più tempo per presentare la domanda Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica. Il decreto Bollette ha, infatti, posticipato il termine per aderire al 30 settembre. Entro la stessa data va inoltre versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Come rateizzare le somme Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile, nei termini previsti dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022. Questa è una delle novità introdotte dal decreto Bollette, che all’art. 20 ha introdotto dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024. Nello specifico i termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono: - 30 settembre 2023, prima rata; - 31 ottobre 2023, seconda rata; - 20 dicembre 2023, terza rata. Laddove il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. Come compilare la domanda Le istruzioni specificano che la domanda deve essere compilate indicando nella casella “Modalità di definizione” uno specifico codice volto a specificare: 1 se l’Agenzia delle Entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’Agenzia delle Entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia; 2 in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90% del valore della controversia; 3 se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della controversia; 4 se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia; 5 se vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100% del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15%, per la parte in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; 6 se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto è pari al 5% del valore della controversia; 7 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia; 8 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della lite; 9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, e al 40% per la restante parte; 10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste a seconda della soccombenza e del grado del giudizio.