Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto. Così afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17251 del 15 giugno 2023. IL FATTO Si tratta di una decisione che prende le distanze dalla decisione dell'allora Commissione tributaria regionale, la quale, secondo i giudici di legittimità, non si è attenuta al principio della valutazione certa del soggetto rifiutante per poi dichiarare valida la cartella esattoriale impugnata dal contribuente. I giudici regionali, infatti, hanno ritenuto valida la notifica dell'atto impugnato affermando che “è sufficiente che «il consegnatario» si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente e che la persona rivenuta presso la sede è da presumere che sia addetta alla ricezione degli atti”. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Tale passaggio dei giudici di secondo grado ha stranito la Corte di Cassazione a tal punto da qualificare la questione giuridica alla stregua di una equiparazione tra il rifiuto di ricevere l'atto da parte di soggetti non identificati (ancorché presenti nella sede) e quella in cui l'atto sia stato consegnato a persona rinvenuta nella sede che abbia, pertanto, ricevuto il plico. Cosa, quest'ultima, che la legge (specie nel diritto tributario) non può consentire tenuto conto dei principi di tipicità e specialità specifici per il sistema esattoriale. È così che i giudici di legittimità, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, hanno enunciato la massima secondo cui “In caso di rifiuto di ricevere l'atto, la mancata identificazione del rappresentante legale della società - ed invero, in ragione di quanto espressamente attestato nella relata, di tutti soggetti presenti nella sede della società che hanno rifiutato l'atto - impedisce di equiparare il rifiuto all'avvenuta notifica ex art. 138 secondo comma, cpc”. Una motivazione che non solo fa eco alla disciplina sulle notificazioni, ma soprattutto al rapporto di imparzialità della Pubblica amministrazione che è stato stadiato nell'articolo 97 della Carta costituzionale. Il senso giuridico di quanto affermato dalla Cassazione, con la decisione in esame, è tutto nell'inquadramento del comportamento notificatorio che deve assumere la parte pubblica: non può utilizzare un istituto piuttosto che un altro solo per rapidità dell'agire. Ragione per cui gli ermellini hanno sanzionato la notificazione dell'esattore annullando la sentenza di secondo grado che aveva dato torto al contribuente.