La cartella esattoriale, conosciuta a seguito di un'iscrizione ipotecaria, è nulla se la notifica al contribuente irreperibile non era stata seguita dalla prova di ricezione di una seconda raccomandata informativa prevista dall'art. 140 cpc. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17097/2023. IL FATTO A seguito della notifica di un'iscrizione ipotecaria, la ricorrente riteneva di dover accedere agli atti per verificare la corretta notifica delle cartelle alla base del provvedimento emanando dall'Agente della riscossione. Sosteneva infatti di non aver mai ricevuto alcun atto dell'esattore e che dunque la susseguente iscrizione dovesse essere dichiarata illegittima. Adiva pertanto al giudizio per cassazione in quanto, i giudici di secondo grado, negavano la tutela confermando l'atto di Ader. Eccepiva la falsa applicazione di leggi relative alla procedura di notifica ma anche la mancanza di prova sul perfezionamento della notifiche, in quanto le relate di notifica delle cartelle erano caratterizzate dalla sbarratura della casella riportante il testo: “depositando [il documento] in Comune e affiggendo nell'albo avviso di deposito dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario o l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con avviso di ricevimento”. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Da questo particolare la Cassazione riteneva che, secondo un consolidato orientamento, tale procedimento di notifica deve seguire tutti gli accorgimenti previsti dall'art. 140 cpc. “incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa”. La carenza di prova dell'effettiva ricezione della seconda raccomandata informativa, determinava la nullità della notifica della cartella, che, non essendo mai stata impugnata, ma conosciuta solo con atto susseguente, non poteva dichiararsi sanata per raggiungimento dello scopo.