Nel nostro sistema normativo sono stati introdotti diversi strumenti per sostenere il reddito dei lavoratori più anziani fino al raggiungimento dell'età pensionabile, finalizzati sia a contrastare l'aumento dei requisiti per ottenere la pensione che l'elevata disoccupazione causata dalla crisi economica. Uno di questi strumenti è il prepensionamento degli esuberi, o scivolo, il quale opera attraverso diverse regole a seconda della misura attuata dall'azienda. Con l'isopensione (art. 4, co. 1-7 ter, legge n. 92/2012), ad esempio, il lavoratore ha il diritto di ricevere un'indennità che corrisponde all'importo della pensione, ma calcolata al momento in cui lascia l'occupazione. Inoltre, gli vengono versati i contributi per il periodo di esodo, garantendo una certa continuità nel sostegno al reddito durante la transizione verso la pensione. L'assegno straordinario (artt. 26-40, D.Lgs. n. 148/2015) offre una forma di indennità di prepensionamento calcolata in modo simile alla pensione, ma con un aumento basato sulla contribuzione futura fino al raggiungimento del diritto al trattamento, oltre al versamento della contribuzione durante il periodo di transizione. Con il contratto di espansione (art. 41, D.Lgs. n. 148/2015), l’interessato ha ugualmente diritto a un’indennità pari alla pensione, calcolata al momento dell’uscita dal lavoro e non maggiorata; ha il diritto al versamento della contribuzione solo se raggiunge, quale primo trattamento, la pensione anticipata ordinaria. Infine, un altro strumento di accompagnamento alla pensione è l’Ape sociale, che riguarda però i soli lavoratori appartenenti a specifiche categorie (disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi e addetti ai lavori gravosi); l’indennità, calcolata in modo analogo al trattamento pensionistico, non può superare 1.500 euro mensili: lo strumento è a carico dello Stato e non spettano i contributi. Periodo di anticipo nell’uscita dal lavoro Attraverso i cd. scivoli, l’anticipo massimo nell’uscita dal lavoro rispetto alla data di pensionamento è di 7 anni. In particolare: - l’isopensione, a regime, consente al dipendente di uscire dal lavoro con un anticipo massimo di 4 anni rispetto alla data in cui matura la pensione di vecchiaia ordinaria o la pensione anticipata ordinaria; il periodo di anticipo massimo è stato portato a 7 anni per le uscite che avverranno sino al 30 novembre 2026 dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe; - l’assegno straordinario consente al dipendente di uscire dal lavoro con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data in cui matura il trattamento pensionistico; - il contratto di espansione consente al dipendente di uscire dal lavoro con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data in cui matura la pensione di vecchiaia ordinaria o la pensione anticipata ordinaria; l’interessato, se il primo diritto a pensione è quello per il trattamento di vecchiaia, al momento dell’uscita dal lavoro deve essere già in possesso di 20 anni di contributi e deve avere diritto a un assegno pensionistico almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, se privo di contributi al 31 dicembre 1995; - l’Ape sociale consente ad oggi al dipendente di uscire dal lavoro con un anticipo massimo di 4 anni rispetto alla data in cui matura la pensione di vecchiaia ordinaria: l’interessato deve essere però in possesso di almeno 30 anni di contributi se disoccupato di lungo corso, caregiver o invalido almeno al 74%, di 36 anni di contributi se addetto ai lavori gravosi (32 anni per operai dell’edilizia e ceramisti); le donne hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2. Oneri a carico del datore di lavoro Gli oneri per il datore di lavoro che attiva una di queste procedure sono i seguenti: - per l’isopensione: ammontare dell’indennità di prepensionamento, pari alla pensione spettante al momento dell’uscita dal lavoro, oltre all’ammontare della contribuzione correlata, determinato applicando l’aliquota di finanziamento del fondo di appartenenza alla media della retribuzione mensile degli ultimi 48 mesi; - per l’assegno straordinario: ammontare dell’indennità di prepensionamento, pari alla pensione spettante al momento dell’uscita dal lavoro maggiorata dai futuri versamenti contributivi spettanti nel periodo di esodo, oltre all’ammontare della contribuzione correlata, determinato in base alle regole del fondo di appartenenza; - per il contratto di espansione: ammontare dell’indennità di prepensionamento, pari alla pensione spettante al momento dell’uscita dal lavoro, oltre all’ammontare, per i soli futuri beneficiari della pensione anticipata, della contribuzione correlata, determinato applicando l’aliquota di finanziamento del fondo di appartenenza alla media della retribuzione mensile degli ultimi 48 mesi; i costi sono abbattuti dall’importo della Naspi e dall’importo della contribuzione figurativa Naspi teoricamente spettanti al lavoratore, per un massimo di 24 mesi; le aziende di oltre 1.000 dipendenti che assumono almeno 1 dipendente ogni 3 prepensionati hanno diritto a un ulteriore abbattimento; - per l’Ape sociale, gli oneri sono interamente a carico dello Stato. Aziende beneficiarie e procedure di attivazione Le procedure di attivazione dell’isopensione, dell’assegno straordinario e del contratto di espansione risultano molto articolate. Inoltre: - il contratto di espansione prevede la ristrutturazione o la riorganizzazione dell’azienda, unitamente a un piano formativo volto all’acquisizione di nuove competenze; può essere attivato soltanto dalle aziende con almeno 50 dipendenti; - l’isopensione può essere attivata dalle aziende con un organico medio (riferito al semestre precedente) superiore a 15 dipendenti; - l’assegno straordinario può essere attivato dalle sole aziende iscritte a specifici fondi di solidarietà. Termini per l’accesso allo scivolo Alcune misure di accompagnamento alla pensione possono essere attivate entro uno specifico termine. Nel dettaglio: - l’isopensione è una misura strutturale, ma dal 2027 consentirà (salvo proroghe) un anticipo nell’uscita dal lavoro non più pari a 7 anni, ma a 4; - l’assegno straordinario è una misura strutturale, ma presenta notevoli differenze in base al regolamento del fondo di appartenenza; - le uscite dal lavoro con contratto di espansione possono essere richieste solo sino al 30 novembre 2023, salvo future proroghe; - l’Ape sociale può essere richiesta, tardivamente, sino al 30 novembre 2023, ma dovrebbe essere prorogata al 2024, o essere resa strutturale. Gli accordi collettivi aziendali possono inoltre prevedere requisiti più restrittivi per l’accesso rispetto alle condizioni poste dalla legge.