Con comunicato del 13 giugno 2023 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha annunciato la proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività. La legge di conversione del decreto Omnibus (D.L. n. 51/2023) ha confermato il differimento. La disciplina delle criptovalute in breve La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 126-147, legge n. 197/2022) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle cripto-attività, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema: in particolare, viene delineata la disciplina tributaria delle criptovalute (o valute virtuali, cripto-attività, etc.), ossia quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology”) e la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. L’utilità dei registri dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (c.d. “token di attività”), al quale è garantito l’accesso esclusivo per mezzo della crittografia, in modo tale che un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all’informazione da cui dipende l’esercizio di uno o più diritti: il token che è rappresentato dal gettone (virtuale) che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere. Più tale bene (o prestazione) è diffuso e standardizzato, più aumentano le potenzialità di un token come: - mezzo di scambio; - unità di conto; - riserva di valore, ossia le tipiche caratteristiche della moneta. I token più diffusi nell’attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o valute virtuali) e, dal punto di vista tecnico, le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi: lo scambio di tali codici criptati avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain, e tali “valute” hanno natura esclusivamente “digitale” in quanto sono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici, venendo poi conservate, generalmente, in portafogli elettronici (wallet). La rivalutazione delle cripto-attività La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023: è possibile assumere come costo di acquisto delle criptovalute il valore assunto a inizio 2023. Così facendo verrebbero meno le complicazioni derivanti dal lungo e dispendioso processo di ricostruzione del costo di acquisto originario, essendo infatti sufficiente considerare come costo di acquisto il valore delle proprie criptovalute alla data del 1° gennaio 2023. I contribuenti potranno rivalutare il costo di acquisto delle proprie criptovalute e versare l’imposta sostitutiva del 14% anziché quella ordinaria del 26%. con l’espressa possibilità di rateizzare tale imposta in tre rate annuali di pari importo a fronte del pagamento del 3% di interessi. I codici tributo sono stati istituiti con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023. Il versamento dell’imposta sulle criptovalute è stato prorogato al 30 settembre 2023: analogamente a quanto previsto per la proroga dei versamenti delle imposte dei dichiarativi, il differimento del termine al 30 settembre 2023 per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 è stato annunciato dal MEF con il comunicato stampa 13 giugno 2023 n. 96. L’annunciata proroga è stata confermata dalla norma contenuta nella legge 3 luglio 2023, n. 87, di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51. Nel dettaglio, l’art. 4, comma 3-quinquies, stabilisce che “i termini di cui ai commi 134 e 135 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023”. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo e viene posticipato al 30 settembre 2023 anche il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Sanatoria per l’omessa indicazione delle attività detenute fino al periodo di imposta 2021 La rivalutazione delle cripto-attività tramite imposta sostitutiva non è l’unico argomento rimasto in sospeso: non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo che permetterà di regolarizzare le cripto-attività non dichiarate fino al periodo d’imposta 2021. La legge di Bilancio 2023 prevede, infatti, che i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 possano presentare istanza di emersione. In pratica i soggetti coinvolti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta. Si tratta pertanto di una vera e propria sanatoria. La condizione necessaria allo sfruttamento della sanatoria consiste nel versamento di una sanzione nella misura dello 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. Questa tipologia di sanatoria può essere adottata da tutti i contribuenti che non hanno dichiarato le proprie criptovalute ma non hanno percepito redditi. I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, residenti in Italia. In particolare, il comma 139 prevede che i soggetti che, nel periodo di riferimento, non hanno realizzato redditi in relazione alle cripto-attività detenute, o che hanno correttamente dichiarato i relativi redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere da c-ter) a c-quinquies), e dell’art. 44, comma 1, lettera h), TUIR, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di regolarizzazione, indicando le cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RW del modello Redditi, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. Il pagamento della somma nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-attività per l’omessa indicazione di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 è a titolo di sanzioni e comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, dello stesso decreto. È possibile regolarizzare le cripto-attività detenute alla fine dei periodi d’imposta fino al 2021 per i quali alla data di presentazione della richiesta non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, D.L. n. 167/1990 e/o le cripto-attività che sono state cedute nel corso di ciascuno di detti periodi d’imposta. La procedura di regolarizzazione delle cripto-attività non è ammessa se il modello è presentato dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 delle cripto-attività o degli obblighi dichiarativi dei relativi redditi ai fini delle imposte sui redditi e eventuali addizionali, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura in esame. Regolarizzazione dei redditi omessi fino al periodo di imposta 2021 Coloro i quali invece hanno realizzato redditi nei periodi fino al 31 dicembre 2021, potrebbero anch’essi regolarizzare la loro posizione tramite la medesima istanza: in questo caso la sanzione sale al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento di realizzo. A tale sanzione si aggiunge il versamento dello 0,5% a titolo di sanzioni e interessi per la mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi. Il valore delle cripto-attività su cui calcolare l’imposta sostitutiva e/o le sanzioni ridotte è dato dal valore al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta e/o per le attività cedute nel corso del periodo d’imposta dal valore al termine del periodo di detenzione. È possibile regolarizzare esclusivamente cripto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990. Al fine di fornire tale dimostrazione, il contribuente dovrà allegare al modello una relazione di accompagnamento al fine di dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite, con relativa documentazione probatoria unitamente ai dati documenti e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni. Il modello per la regolarizzazione sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia in formato elettronico sul proprio sito internet.