La riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee. Questo è il principio espressamente richiamato dal disegno di legge presentato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, che delega al Governo la riforma in parola. Quest’ultimo dovrà così emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale e rispondere alla necessità di intervenire sul quadro regolatorio in materia fiscale per superare le criticità dello stesso, anche secondo quanto segnalato dagli operatori del settore. In particolare, il tema del superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) viene da lontano e si è cristallizzato nello schema di riforma che il Governo Draghi aveva approntato nei mesi scorsi. La legge delega ne fa un punto determinante all’art. 8, rubricato “Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive”, nel quale si impegna il Governo a mettere in atto risoluzioni che portino alla revisione dell’imposta o alla sua graduale abolizione. Nel testo originale non emendato, al comma 1, lettera a) dell’articolo in questione, l’invito rivolto al Governo era quello di procedere al graduale superamento della imposta nella prospettiva di istituire una sovrimposta determinata secondo gli stessi criteri dell’IRES, nonché secondo regole particolari per gli enti non commerciali, che assicurasse un gettito equivalente da ripartire tra le Regioni sulla base dei vigenti criteri in materia IRAP. Invarianza del carico fiscale da garantire Il testo emendato affina in qualche maniera la precedente formulazione, mantenendo fermo l’invito al Governo a procedere prioritariamente al graduale superamento dell’IRAP per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Nel testo novellato viene specificato che il superamento del tributo dovrà avvenire “con invarianza del carico fiscale”: aspetto per certi versi scontato, ma che è bene sia stato esplicitato, per quanto la relazione tecnica già prevedesse che “In merito agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che la neutralità dell’intervento in esame è espressamente prevista dal dettato normativo; pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate”. Quanto all’obiettivo generale della riforma, risulta evidente che, a seguito dell’abrogazione dell’imposta a carico delle persone fisiche, la persistenza dell’imposta a carico di soggetti collettivi, che naturalmente applicano criteri di trasparenza fiscale (escluse, quindi, le società di capitali), rappresenta una indubbia distorsione funzionale. L’incipit della norma detta criteri di priorità, ma impegna il Governo al superamento generale rivolto a tutti i soggetti giuridici sebbene necessariamente in forma graduale. Una sovrimposta al posto dell’addizionale IRES Altro aspetto, affatto residuale, è che l’IRAP sarà sostituita, almeno nelle intenzioni della legge delega, da una sovrimposta e non da una addizionale dell’IRES. La sovrimposta, che - a differenza di una addizionale - opera con regole di funzionamento proprie rispetto all’imposta principale e non semplicemente nella dimensione della maggiore aliquota, dovrà essere determinata secondo le stesse regole di funzionamento dell’IRES. Pertanto, probabilmente troverà applicazione senza l’attuale sistema di calcolo che esclude dalla base imponibile il costo del personale per poi riprenderlo in qualche misura attraverso il sistema delle deduzioni (finalizzate a contrastare il cuneo fiscale). La base imponibile della sovraimposta dovrà prevedere espressamente l’esclusione del riporto delle perdite, come avviene invece per il calcolo dell’IRES. Per gli enti non commerciali, poi, dovranno essere dettate regole particolari. In entrambi i casi andrà garantita l’invarianza del gettito, di modo che le Regioni - che con l’IRAP finanziano la sanità - ricevano un introito equivalente “a quello attuale”, altra sottile specificazione, quest’ultima, contenuta nella riformulazione del precedente testo normativo. Al termine della lettera a) dell’emendato art. 8 si rileva che la sovrimposta resterà amministrata dallo Stato e successivamente ripartita tra le regioni sulla base degli attuali criteri adottati in materia di IRAP. Parità di gettito per tutte le regioni Il successivo comma 1, lettera b) dell’articolo in esame prevede che il Governo dovrà impegnarsi affinché il percorso di graduale superamento dell’imposta garantisca, comunque, il finanziamento del fabbisogno sanitario e parità di gettito per le Regioni che si trovano in una condizione di squilibrio di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro, circostanza, quest’ultima, che comporta attualmente, in base alla legislazione vigente, l’applicazione anche automatica di aliquote IRAP maggiori rispetto a quelle minime. Mette conto evidenziare che al comma 1, lettera c) compare un richiamo al rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera f), per tutte le Regioni (“non solo, quindi, con riferimento a quelle in squilibrio di bilancio sanitario o sottoposte a piano di rientro”, come meglio precisato nel testo della relazione tecnica), anche nella fase transitoria del graduale superamento dell’imposta. In sostanza, è prevista l’esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e che, allorquando detti interventi siano effettuati dallo Stato su basi imponibili o aliquote che riguardano tributi degli Enti locali, tali interventi dovranno prevedere forme di compensazione alternative, tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il richiamo all’art. 2, comma 1, lettera f), reca con sé anche la garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità e manovrabilità fiscale, non inferiore a quello già previsto dalla normativa vigente. Riforma IRAP senza aggravi per dipendenti e pensionati Infine, il comma 2 dell’art. 8 vieta espressamente scelte in materia di assoggettabilità della nuova sovrimposta in danno di lavoratori dipendenti e pensionati: criterio rimarcato, peraltro, anche dalla relazione tecnica, che, in ossequio al comma 2 dell’art. 2, prevede espressamente che gli interventi normativi che saranno adottati non dovranno generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione. Quanto agli imprenditori e agli esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale la legge delega non si esprime, lasciando intendere che il Governo sarà libero di adottare regole di applicabilità della nuova sovrimposta a carico (anche) di questi ultimi qualora ne fosse avvertita la necessità, ma, ovviamente, l’auspicio è che permanga l’esclusione dal tributo per queste categorie di contribuenti, così come previsto a partire dal periodo d’imposta 2022 dall’art. 1, comma 8, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).