Nell'ipotesi in cui i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Italia (presso cui svolgono le relative prestazioni) da parte di una società stabilita in Bulgaria, ricorre tassazione esclusiva in Italia. Qualora, invece, i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Bulgaria, presso le quali debba essere svolta la prestazione, ricorre una tassazione concorrente dei due Paesi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 386 del 13 luglio 2023. Nel caso di specie viene in rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 21 settembre 1988 e ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389. Ai sensi dell'articolo 13 della citata Convenzione "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è ivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest'altro Stato". Inoltre, al paragrafo 2, il medesimo articolo 13 precisa che "le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato". Pertanto, in virtù della richiamata Convenzione, come regola generale le remunerazioni derivanti da attività di lavoro dipendente sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore. La regola della tassazione esclusiva nel Paese di residenza subisce tuttavia una deroga laddove l'attività lavorativa sia svolta anche nell'altro Stato contraente (purché non ricorrano congiuntamente le condizioni elencato nel paragrafo 2 sopra riportato). Orbene, nel caso di specie i lavoratori residenti in Italia saranno assegnati in somministrazione ad aziende italiane con contratto di diritto bulgaro. Pertanto, nell'ipotesi in cui i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Italia, presso cui svolgono le relative prestazioni, ricorre tassazione esclusiva in Italia, con conseguente illegittimità della ritenuta fiscale eventualmente operata in Bulgaria dalla società, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, del Trattato. In tale ipotesi, infatti, non rileva la residenza del soggetto pagatore delle remunerazioni, poiché la Convenzione fa riferimento esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (ancora Italia, nella fattispecie presa in esame). I lavoratori saranno quindi tenuti ad assoggettare a imposizione le relative remunerazioni esclusivamente in Italia. Qualora, invece, i lavoratori residenti in Italia siano assegnati ad aziende con sede in Bulgaria, presso le quali debba essere svolta la prestazione, ricorre una tassazione concorrente dei due Paesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione. Peraltro, in ipotesi di parziale assegnazione, ove i lavoratori prestino parte dell'attività in Italia e parte in Bulgaria, solamente i redditi riferibili a tale ultima porzione saranno assoggettati a tassazione concorrente in Italia e in Bulgaria. Pertanto, le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti nel nostro Paese per l'attività dipendente prestata in Bulgaria, sebbene sottoposte a tassazione di quest'ultimo Stato, dovranno essere comunque dichiarate e assoggettate a tassazione in Italia, con la conseguenza che l'eventuale doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento, da parte italiana, di un credito per le imposte estere (ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione e dell'articolo 165 del TUIR).