Nel disegno di legge sul Made in Italy che si accinge ad approdare in Parlamento si prevedono, inter alia, una serie di misure volte a tutelare i prodotti. Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme che modificano il sistema del sistema sanzionatorio e del codice di procedura penale in materia di contraffazione. Si riorganizzano anche gli Uffici per favorire la specializzazione in materia attraverso la concentrazione distrettuale della competenza degli uffici requirenti e l’avvio di iniziative di formazione specifica e si prevedono misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione. Contrassegno per il Made in Italy Si prevede in primo luogo che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o in congiunzione con la dizione “made in Italy”, fuori dei casi consentiti dalla normativa. Ai fini della tutela e promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione le imprese che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni il contrassegno. Si specifica ancora come il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Il decreto dovrà anche disciplinare le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla falsificazione, le forme grafiche per i segni descrittivi, le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre sulle proprie merci i contrassegni e gli eventuali segni descrittivi, i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione, le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi, la tecnologia da utilizzare ai fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti. Ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici Nel disegno di legge si riconosce poi il valore delle produzioni artigianali e industriali “tipiche” tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e se ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale. Si intende assicurare poi ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine a tali produzioni e sostenere gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegata ai luoghi di origine. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le Regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una mappatura delle produzioni tipiche che sono già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della mappatura sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, si prevede che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla Regione manifestazione di interesse ai fini della ricognizione Associazioni dei produttori e disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici Il disegno di legge specifica ancora come le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori interessati dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento. I compiti attribuiti alle associazioni dei produttori sono rappresentati dalla elaborazione del disciplinare di cui sopra effettuando controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare. Possono esperire poi azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto, promuovere iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo e intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene poi il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita una descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate, la delimitazione della zona geografica di produzione, gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica, la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati, i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica, le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.