Tra le informazioni richieste in sede di trasmissione del modello Redditi, vi è anche quella dell’indicazione dell’acconto dovuto a titolo di cedolare secca, separatamente per prima e seconda rata, per l’anno di imposta 2023. L’indicazione avviene al rigo LC2 ed è innanzi tutto necessario evidenziare il fatto che le somme esposte in tale rigo sono quelle che scaturiscono dalla metodologia di calcolo degli acconti basata sul criterio storico, e l’indicazione non cambia anche laddove il contribuente ritenga poi, con criterio previsionale, di ridurre o addirittura azzerare l’ammontare versato a titolo di primo e/o secondo acconto di cedolare secca dovuta per il 2023. Quanto alle regole di calcolo, occorre guardare al rigo LC1 “differenza”: se di ammontare pari o inferiore a 52 euro, non sono dovuti acconti per il 2023 se di ammontare superiore a 52 euro, l’acconto – calcolato con criterio storico – è pari al 100% del rigo LC1 I termini di versamento sono quelli previsti per le imposte sui redditi, e quindi, per la prima o unica rata: per i soggetti “non ISA” 30 giugno 2023, con possibilità di versare entro il 31 luglio 2023 con maggiorazione dello 0,4% per i “soggetti ISA” 20 luglio 2023, con possibilità di versare entro il 31 luglio 2023 con maggiorazione dello 0,4% calcolata in base a giorni tra il 21 luglio e il 31 luglio, in base alla data di effettivo versamento. La circostanza che il contribuente sia o meno un soggetto ISA cambia anche le percentuali di riparto dell’acconto dovuto tra primo acconto e secondo acconto: 40% primo acconto e 60% per il secondo acconto per i “soggetti non ISA” 50% primo acconto e 50% secondo acconto per i “soggetti ISA” L’acconto deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2022 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, Come sempre, i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo, e il primo acconto, al pari del saldo relativo all’anno di imposta 2022, può essere frazionato in più rate, scadenti ogni fine mese per i non titolari di partita IVA, e ogni 16 del mese per i titolari di partita IVA. In caso di versamento rateale a partire dalla seconda rata si rendono dovuti gli interessi. Si ricorda che per “soggetti ISA” si deve intendere quell’amplia platea di contribuenti cui è stata concessa la facoltà di posticipare il versamento dell’unica rata di saldo e primo acconto, o della prima rata di saldo e primo acconto rateizzato, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 in assenza di maggiorazione, ovvero: i contribuenti che esercitano attività per le quali siano stati approvati gli ISA, anche se lo stesso sia inapplicabile (ad esempio, per inizio attività nel 2021 o 2022, periodo di non normale svolgimento dell’attività ecc.), tranne il caso del superamento della soglia massima di ricavi, pari a euro 5.164.569 euro; sono parimenti considerati soggetti ISA, per quanto gli stessi non siano applicabili e gli ISA non debbano essere compilati, i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario che esercitano un’attività per la quale gli ISA siano stati approvati; ulteriormente, la circostanza che la società sia un “soggetto ISA” come sopra definito consente anche ai soggetti “collegati” a tale società di versare al 20 luglio senza maggiorazione; in questo caso, quindi, sono soggetti ISA anche i titolari di redditi da partecipazione conseguiti in quanto soci o associati di soggetti ISA, ed il medesimo ragionamento vale per i redditi da partecipazione conseguiti in presenza di impresa familiare soggetta ad ISA. Come si è detto, l’indicazione dell’ammontare dovuto a titolo di primo e di secondo acconto deve essere sempre effettuata in base al criterio di calcolo storico, ma nulla vieta di procedere ad un minor versamento utilizzando il criterio previsionale, fermo restando il fatto che se il versamento viene effettuato con criterio storico in alcun caso il contribuente è passibile di sanzione, mentre se si utilizza il criterio previsionale, e si sbaglia per difetto, sul minor acconto versato scatta la sanzione del 30% che potrà comunque essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.