Aree crisi industriale complessa: prorogate CIGS e mobilità in deroga

Sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2023 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge n. 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 2721 del 19 luglio 2023.

Il comma 325 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 stanzia ulteriori risorse finanziarie – per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023 – a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge n. 178/2020 ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

La normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la richiamata normativa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nella corrente annualità.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 3 del 31 marzo 2023, con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie pari a 70 milioni di euro per il 2023, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come di seguito riportato:

Regione  Risorse
Abruzzo € 2.239.197,75
Campania € 10.391.221,44
Lazio € 19.207.318,82
Molise € 6.717.593,25
Puglia € 6.717.593,25
Sardegna € 9.052.691,22
Sicilia € 4.478.395,50
Toscana € 8.956.791,01
Umbria € 2.239.197,75
Totale € 70.000.000,00