È tempo di pausa estiva e anche i versamenti dovuti in ragione di avvisi bonari possono essere posticipati rispetto alla scadenza naturale. A tal fine, non valgono le regole previste per la sospensione ordinaria dei versamenti (IRPEF, IVA, ritenute ecc.) dal 1° agosto al 20 agosto, e nemmeno la pausa di 31 giorni (intero mese di agosto) per quanto riguarda i termini processuali. Nel caso degli avvisi bonari, infatti, il riferimento è all’articolo art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, che prevede che i versamenti relativi agli avvisi bonari siano sospesi dal 1º agosto al 4 settembre. Più precisamente la citata norma prevede che “Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”. La sospensione del termine di versamento delle somme emergenti dagli gli avvisi bonari costituisce un’importante opportunità al fine di non perdere il beneficio della riduzione delle sanzioni. Infatti, se il contribuente ottempera al pagamento richiesto entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un terzo o a due terzi (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97). Se al contrario il pagamento interviene oltre il termine sopra descritto, le somme richieste vengono iscritte a ruolo, e verranno richieste mediante la notifica della cartella di pagamento, in questo caso con iscrizione della sanzione dovuta in misura piena. La sospensione dei pagamenti degli avvisi bonari opera con meccanismo analogo alla sospensione dei termini processuali prevista per legge dal 1° al 31 agosto. Le due sospensioni legali, infatti, si differenziano solo per il numero dei giorni previsti per lo slittamento dei termini (4 giorni in più nel caso degli avvisi bonari). In sostanza il conteggio dei 30 giorni concessi per beneficiare del pagamento agevolato dovrà avvenire senza computare nel calcolo i giorni previsti dalla sospensione. Ipotizziamo ad esempio che il contribuente abbia ricevuto un avviso bonario il 10 luglio 2023. Il contribuente potrà versare le somme richieste con detto atto beneficiando delle sanzioni agevolate entro e non oltre il 14 settembre 2023 (ovvero devo calcolare 21 giorni dall’ 11 al 31 luglio, sospendere il calcolo dal 1° al 4 settembre e conteggiare 9 giorni dal 5 al 13 settembre). Laddove il termine, invece, iniziasse a decorrere durante il periodo di sospensione (ovvero tra il 1° agosto ed il 4 settembre 2023) i 30 giorni concessi per il versamento al fine di godere delle sanzioni ridotte si dovranno conteggiare a decorrere dal 5 settembre 2023. Quindi, se il contribuente riceve l’avviso bonario dal 1° agosto al 4 settembre, il termine slitta automaticamente al 4 settembre, cominciando a decorrere dal 5 settembre. Ai fini del sopra citato calcolo non si farà distinzione tra giorni feriali o festivi: tuttavia, laddove l’ultimo giorno utile per il pagamento cadesse in un giorno festivo, il pagamento si considererebbe tempestivo anche se eseguito il giorno feriale successivo.